Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Precluso
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sulla pena. Tuttavia, tale accordo comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la successiva sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili del ricorso, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi che si considerano rinunciati con l’accordo stesso. Analizziamo la vicenda per comprendere la portata di questa decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado per i reati di tentata rapina aggravata e furto aggravato, decideva di accordarsi con la Procura Generale per una rideterminazione della pena in appello. La Corte di Appello, accogliendo il concordato in appello proposto dalle parti, rideterminava la pena in tre anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a una multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, il ricorso si fondava su tre punti principali:
1. La mancata verifica da parte della Corte d’Appello della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.).
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. L’errata determinazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: la scelta di accedere al concordato in appello implica una rinuncia a far valere determinate doglianze. Il ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per un novero ristretto di motivi.
Sono ammissibili solo le contestazioni che riguardano la formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero o un’eventuale pronuncia del giudice difforme da quanto concordato. Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso non può essere esaminato.
Le Motivazioni della Scelta di un Concordato in Appello
La Corte ha spiegato che le doglianze relative alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, così come quelle attinenti alla determinazione della pena (qualora non si traduca in una sanzione illegale), sono inammissibili. Questo perché tali questioni rientrano nell’ambito dei motivi a cui la parte ha implicitamente rinunciato aderendo all’accordo sulla pena.
Il patto processuale cristallizza il trattamento sanzionatorio e presuppone che l’imputato abbia valutato la convenienza della pena concordata rispetto all’incertezza di un giudizio d’appello ordinario. Pertanto, non è possibile, in un secondo momento, rimettere in discussione elementi come la valutazione delle prove o il dosaggio della pena, che sono il cuore stesso dell’accordo.
La Corte ha specificato che una pena è ‘illegale’ solo quando non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o è di specie diversa da quella prevista. Nel caso di specie, la pena concordata era pienamente legale, rendendo la relativa doglianza del tutto irricevibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la natura dispositiva e negoziale del concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale deve essere consapevole che sta compiendo una scelta strategica che preclude la possibilità di sollevare in Cassazione la maggior parte delle censure tradizionali. L’accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice, diventa un punto di non ritorno, impugnabile solo per vizi genetici dell’accordo stesso e non per un riesame del merito della vicenda. La decisione della Cassazione serve da monito: il concordato è un patto che, se rispettato dal giudice, chiude definitivamente la partita sulla determinazione della colpevolezza e della pena.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come quelli relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero o al caso in cui la sentenza del giudice sia difforme da quanto pattuito. Non è possibile per motivi attinenti al merito della causa.
Quali motivi di ricorso sono considerati inammissibili dopo aver accettato un concordato in appello?
Sono inammissibili le contestazioni relative a motivi rinunciati con l’accordo, come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) e i vizi relativi alla determinazione della pena, a meno che quest’ultima non sia illegale (cioè fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Accettare un concordato in appello equivale a una rinuncia a determinate difese?
Sì, l’adesione all’accordo sulla pena implica la rinuncia a far valere in Cassazione le doglianze relative alla valutazione del merito e al trattamento sanzionatorio concordato, poiché si tratta del nucleo stesso del patto processuale tra accusa e difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 36194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 2/2/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione de Gip del Tribunale di Napoli Nord in data 30/6/2023 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, determinava in anni tre, mesi nove, giorni dieci di reclusione euro 3.334,00 di multa la pena inflitta a COGNOME NOME per i delitti di tentata rapina aggr e furto aggravato.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, il quale ha dedotto l violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla verifica della sussiste eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. nonché con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione
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della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sul richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizion proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rie nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 220 10/04/2019, Rv. 276102 – 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 – 01) sicché la generica doglianza in punto di violazione dell’art. 129 cod.proc.pen è irricevibi pari di quelle inerenti il trattamento sanzionatorio, concordato dalle parti e privo di pr illegalità.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, 11 luglio 2024
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La AVV_NOTAIO estensore
La Presidente