Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, introdotto per deflazionare il carico giudiziario, rappresenta una scelta strategica per l’imputato che, rinunciando a parte dei motivi di appello, può ottenere una ridefinizione della pena. Tuttavia, questa scelta preclude quasi totalmente la possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti invalicabili di tale impugnazione, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata per un reato legato agli stupefacenti, qualificato come di lieve entità. In secondo grado, davanti alla Corte d’Appello, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’accordo prevedeva la riqualificazione del fatto e la determinazione di una pena concordata, a fronte della rinuncia dell’imputata ai motivi di appello relativi alla sua responsabilità penale.
Nonostante l’accordo, l’imputata decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando due vizi principali della sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Concordato in Appello
Il ricorso si fondava su due argomenti principali:
1. Mancanza di motivazione: si sosteneva che il giudice d’appello, pur recependo l’accordo, non avesse adeguatamente motivato la sussistenza della responsabilità penale dell’imputata.
2. Mancata applicazione delle attenuanti generiche: si contestava l’assenza di giustificazione per la non concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Secondo la ricorrente, l’adesione al concordato non esonera il giudice dal suo dovere di motivare ogni aspetto della decisione, inclusa la valutazione della colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di formalità di rito, applicando l’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale. La decisione si basa su un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha ribadito che, in caso di concordato in appello, le possibilità di un successivo ricorso per cassazione sono estremamente limitate. L’accordo stesso si fonda su una rinuncia ai motivi d’appello, che non possono essere ‘resuscitati’ in sede di legittimità. Questo significa che questioni relative alla responsabilità, alla valutazione delle prove o alla determinazione della pena (se non illegale) escono dal perimetro delle doglianze ammissibili.
Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di questo tipo è consentito solo in casi eccezionali e tassativi, quali:
* Vizi relativi alla formazione della volontà dell’imputato di aderire all’accordo.
* Mancanza del consenso del pubblico ministero.
* Contenuto della sentenza difforme da quanto pattuito tra le parti.
* Applicazione di una pena illegale.
I motivi sollevati dalla ricorrente, riguardanti la presunta carenza di motivazione sulla responsabilità e sulle attenuanti, non rientrano in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione quasi tombale, che chiude la possibilità di contestare nel merito la decisione del giudice. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente i benefici di un accordo sulla pena contro la perdita della facoltà di impugnare la sentenza per motivi diversi da quelli, molto specifici, ammessi dalla legge. La sentenza sottolinea l’importanza di una piena consapevolezza delle conseguenze processuali di tale istituto, che se da un lato offre un’opportunità di definizione più rapida e certa della sanzione, dall’altro cristallizza la decisione, rendendola difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e limitati. Non è possibile riproporre questioni che sono state oggetto di rinuncia in funzione dell’accordo, come quelle sulla responsabilità penale o sulla valutazione delle prove.
Quali sono i motivi validi per impugnare in Cassazione una sentenza frutto di concordato in appello?
I motivi ammessi includono vizi nella formazione della volontà dell’imputato di accedere all’accordo, il mancato consenso del pubblico ministero, una decisione del giudice non conforme all’accordo raggiunto o l’applicazione di una pena illegale.
Se accetto un concordato rinunciando a contestare la mia responsabilità, posso poi lamentare in Cassazione che il giudice non l’ha motivata a sufficienza?
No. Secondo la Corte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, funzionale all’accordo sulla pena, impedisce di sollevare la stessa questione in sede di legittimità, poiché si tratta di un punto coperto dall’accordo stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
a o avviso a e parti; i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Nel caso in esame, previa rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, le parti avevano concordato sulla riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve e sulla misura della pena.
La ricorrente deduce vizio di motivazione, assumendo che l’adesione al cd concordato non esime il giudice dal dovere di argomentare in ordine alla penale responsabilità, mentre nel caso di specie la motivazione era del tutto mancante. Inoltre, non era stata in alcun modo giustificata la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024
Il Consigljere estensore 5 F