Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Precluso
Il concordato in appello, introdotto nel nostro ordinamento per snellire i processi, rappresenta uno strumento con cui imputato e accusa possono accordarsi sulla pena da scontare, rinunciando a parte dei motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26469/2024) ha ribadito i confini invalicabili di tale accordo, chiarendo come esso possa chiudere definitivamente le porte a un successivo ricorso per motivi di merito.
Il Caso in Esame: dal Patteggiamento in Appello al Ricorso
Nel caso di specie, un imputato condannato in primo grado per il reato di ricettazione decideva di accedere al concordato in appello. L’accordo prevedeva la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, rideterminava la pena finale in due anni di reclusione.
Nonostante l’accordo, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, eccependo l’illegittimità della sentenza e sostenendo che avrebbe dovuto essere prosciolto dal reato contestato. La sua tesi si basava sull’idea che il giudice avrebbe comunque dovuto valutare la sua innocenza, anche in presenza di un accordo sulla pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine: l’adesione al concordato in appello comporta una rinuncia implicita ma inequivocabile a contestare la propria responsabilità penale. L’accordo, finalizzato a ottenere una pena più mite, si basa sull’accettazione del giudizio di colpevolezza. Tentare di rimetterlo in discussione in una fase successiva costituisce un’azione contraria alla logica e alla funzione stessa dell’istituto.
Le Motivazioni della Decisione sull’Inammissibilità
La Corte ha spiegato che il concordato in appello produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione. Analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione, l’accordo limita la cognizione del giudice di secondo grado e cristallizza i punti non oggetto dell’accordo stesso.
L’interessato, rinunciando ai motivi di appello relativi alla propria responsabilità in funzione dell’accordo sulla pena, accetta implicitamente il verdetto di colpevolezza. Pertanto, non può successivamente sollevare questioni che avrebbe potuto e dovuto far valere in appello, ma alle quali ha volontariamente rinunciato. Questo vale anche per le questioni che, in assenza di accordo, il giudice avrebbe potuto rilevare d’ufficio, come quelle attinenti a un eventuale proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La Corte ha quindi ribadito un orientamento consolidato, citando una precedente sentenza (Sez. 5, n. 29243/2018), secondo cui l’accordo sulla pena preclude qualsiasi riesame della responsabilità dell’imputato.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa: la scelta di aderire al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Se da un lato può garantire una riduzione della pena, dall’altro chiude la porta a qualsiasi futura contestazione sulla fondatezza dell’accusa. L’imputato deve essere pienamente consapevole che, una volta siglato l’accordo, l’unica questione ancora discutibile è quella specificamente esclusa dalla rinuncia. Ogni altro motivo, incluso il più importante relativo alla propria innocenza, si considera rinunciato. La conseguenza di un ricorso presentato in violazione di questo principio è la sua inammissibilità, con annessa condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare ricorso in Cassazione per motivi di merito dopo aver concluso un concordato in appello?
No. Secondo la Corte, il concordato in appello ha un effetto preclusivo e implica la rinuncia a contestare la responsabilità e la colpevolezza, limitando la possibilità di impugnare la sentenza per tali motivi.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene comunque presentato e dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso esaminato è stata quantificata in tremila euro.
La rinuncia ai motivi di appello nel concordato riguarda anche le questioni che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio, come una causa di proscioglimento?
Sì. La Corte ha stabilito che la rinuncia, fatta in funzione dell’accordo sulla pena, limita la cognizione del giudice anche su questioni che sarebbero altrimenti rilevabili d’ufficio, come quelle previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26469 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso a e par ,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e la sentenza impugnata;
dato avviso alle partig
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce l’illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto l’imputato dal reato di ricettazione a lui ascritto – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che l’imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e ha concordato con il Procuratore generale la pena finale di anni due di reclusione previa applicazione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., pena irrogata con la sentenza impugnata.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024.