Concordato in Appello: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado, rinunciando a determinati motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24244/2024, torna a fare luce sui limiti del successivo ricorso per cassazione, ribadendo un principio fondamentale: l’accordo preclude la possibilità di ridiscutere le questioni oggetto di rinuncia. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni dei giudici.
Il Fatto: Dalla Condanna per Stupefacenti al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del DPR 309/1990. La sentenza era il risultato di un concordato in appello, in cui l’imputato aveva accettato una determinata pena in accordo con la Procura Generale.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge. In particolare, sosteneva che i giudici d’appello avrebbero dovuto proscioglierlo ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale (obbligo della declaratoria di determinate cause di non punibilità) o, in subordine, applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.p.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza la necessità di un’udienza formale, applicando la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il principio chiave è che, in tema di concordato in appello, non possono essere dedotte in sede di legittimità questioni che sono state oggetto dei motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena.
Questo include:
1. La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p.
2. Vizi relativi alla determinazione della pena, a meno che non si traducano in una sanzione illegale.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali e circoscritti, quali:
– Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
– Mancanza del consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
– Contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Nel caso specifico, i motivi del ricorso non rientravano in nessuna di queste eccezioni. Erano, al contrario, tentativi di rimettere in discussione il merito della vicenda, già definito con l’accordo. La Corte ha inoltre sottolineato che, comunque, i giudici di merito avevano correttamente escluso la possibilità di un proscioglimento, avendo accertato in via definitiva la detenzione da parte dell’imputato di 40 dosi di cocaina già confezionate, un fatto ritenuto incompatibile con le cause di non punibilità invocate.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la natura vincolante e definitiva del concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale deve essere pienamente consapevole che sta compiendo una scelta che limita drasticamente le successive possibilità di impugnazione. L’accordo sulla pena implica una rinuncia implicita a far valere determinate censure, che non possono essere “recuperate” con un successivo ricorso in Cassazione. La decisione della Corte è un chiaro monito sull’importanza di ponderare attentamente la strategia difensiva e le conseguenze di ogni scelta processuale, garantendo al contempo l’efficienza del sistema giudiziario e la stabilità delle decisioni basate su un accordo volontario tra le parti.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso non è ammissibile per questioni che sono state oggetto di rinuncia con l’accordo, come la valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o la determinazione della pena.
Quali sono gli unici motivi validi per impugnare una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo se si deducono vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o se il contenuto della sentenza del giudice è difforme rispetto all’accordo stesso.
Perché, nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva escluso il proscioglimento dell’imputato?
La Corte territoriale aveva escluso ogni ipotesi di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. perché era stato accertato in via definitiva che il ricorrente deteneva 40 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, già suddivise, un fatto ritenuto incompatibile con un’assoluzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso ailépartià
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Milano in relazione al reat 73, comma V DPR 309/1990. A motivo del ricorso deduce violazione di legge in riferiment artt. 129 cod. proc. pen. e 131 bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di con appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’uffi motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. p ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico mini richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cf Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/ Rv. 283878 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli cons osservato, comunque, che la Corte territoriale ha dato atto del definitivo accertamen riguardanti la detenzione, da parte del ricorrente, di 40 dosi di sostanza di ti suddivisa in dosi, e che tanto consentiva di escludere ogni ipotesi di proscioglimento cod. proc. pen.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
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