Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37123 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 37123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 8 maggio 2024 il Tribunale di Napoli Nord ha condannato, tra gli altri, NOME COGNOME, per il delitto di associazione a delinquere dedita alla falsificazione e spendita di banconote contraffatte (capo 1), nonché per i reati-fine di cui all ‘ art. 453 cod. pen. (capi 5, 6, 11 e 14) e, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione con quelle giudicate con la sentenza n. 669/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 4 maggio 2022, irrevocabile il 23 novembre 2022, è stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e di 1.000 euro di multa, da porre in continuazione con la pena di 4 anni e 3 mesi dl reclusione e di 4.000 euro di multa inflitta con la suddetta sentenza, per una pena complessiva di 5 anni e 11 mesi di reclusione e di 5.000 euro di multa.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 16 aprile 2025, sulla base di quanto concordato dall ‘ imputato con il Pubblico ministero ai sensi dell ‘ art. 599bis cod. proc. pen., ritenute più gravi, come già disposto nella sentenza impugnata, le condotte giudicate con la sentenza n. 669/2022 reg. sent., irrevocabile il 23 novembre 2022, per le quali era stata inflitta la pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione e di 4 000,00 euro di multa e aumentata tale pena, per la continuazione con i reati oggetto del presente procedimento, nella misura di 10 mesi di reclusione e di 1.000.000 di euro di multa, ha indi rideterminato la pena complessiva in 5 anni e 1 mese di reclusione e in 5.000,00 euro di multa.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., in relazione all ‘ art. 453 cod. pen., in ragione dell ‘ erronea qualificazione giuridica del fatto per cui è condanna. Dopo avere premesso che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato, con la sentenza n. 5 del 28/04/2000, il principio secondo cui avverso la sentenza di patteggiamento è esperibile il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente deduce che il medesimo rimedio debba ritenersi proponibile anche in relazione alla sentenza pronunciata ai sensi dell ‘ art. 599bis cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta che non sia stata adeguatamente motivata la mancata riqualificazione delle ipotesi di reato contestate ai sensi dell ‘ art. 453 cod. pen. nella fattispecie prevista dall ‘ art. 455 cod. pen., maggiormente aderente agli eventi in contestazione.
Tanto premesso, osserva il Collegio che non è consentito proporre, con il ricorso per cassazione, questioni, anche rilevabili d ‘ ufficio, a cui l ‘ interessato abbia rinunciato in funzione dell ‘ accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall ‘ art. 599bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull ‘ intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all ‘ impugnazione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628 – 02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 – 01). Infatti, l ‘ accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, con l ‘ unica eccezione dell ‘ irrogazione di una pena illegale (v. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01, sulla qualificazione giuridica del fatto; Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481 – 01, sulla non deducibilità della prescrizione; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01, su eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01, non massimata su censure inerenti al trattamento sanzionatorio, ma non alla sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 – 01, sulla mancata applicazione di pene sostitutive).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell ‘ art. 610, comma 5bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, considerato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell ‘ art. 616 cod. proc. pen., l ‘ onere del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in 4.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME