Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile ricorrere contro una sentenza di questo tipo, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava il merito della decisione.
Il Caso in Esame: Dal Patteggiamento in Appello al Tentativo di Ricorso
Nel caso di specie, un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Lecce per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 7, D.P.R. 309/1990) a seguito di un concordato in appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso erano due:
1. La richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., sostenendo la sussistenza di cause di non punibilità che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio.
2. La contestazione del calcolo della pena, in particolare per quanto riguarda l’aumento applicato per la continuazione del reato.
In sostanza, nonostante l’accordo raggiunto, il ricorrente cercava di ottenere dalla Suprema Corte una revisione completa della decisione di merito.
I Limiti del Ricorso contro il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accordo sulla pena in appello implica una rinuncia alla maggior parte dei motivi di impugnazione. Il controllo della Cassazione su una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma una verifica della legittimità dell’accordo stesso.
Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza (in particolare Sez. 2, n. 30990/2018), i motivi di ricorso ammissibili sono tassativamente limitati a:
* Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
* Vizi relativi al consenso del Procuratore Generale alla richiesta.
* Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Qualsiasi doglianza che esuli da questo perimetro, come quelle relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento, è destinata all’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che l’adesione al concordato in appello costituisce un atto dispositivo con cui l’imputato accetta una determinata pena in cambio della rinuncia a contestare la propria colpevolezza e altri aspetti della sentenza di primo grado. Pertanto, non è possibile, in un secondo momento, tentare di rimettere in discussione quegli stessi punti attraverso il ricorso in Cassazione. La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. rientra proprio tra le questioni di merito a cui si è implicitamente rinunciato. Allo stesso modo, le critiche sul calcolo della pena sono ammissibili solo se la sanzione finale risulta illegale (ad esempio, perché supera i limiti massimi previsti dalla legge), ma non se si tratta di una mera contestazione della valutazione discrezionale del giudice, già oggetto dell’accordo. Poiché i motivi del ricorrente non rientravano in nessuna delle eccezioni consentite, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando si ritiene che la parte abbia proposto il ricorso ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, ovvero quando l’impugnazione è basata su motivi palesemente infondati o non consentiti dalla legge, come nel caso di specie. La decisione, quindi, non solo conferma la stabilità delle sentenze emesse a seguito di concordato, ma funge anche da monito contro la proposizione di ricorsi dilatori o pretestuosi.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
No, il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e tassativi, quali vizi nella formazione della volontà di accordo, nel consenso del Procuratore Generale, o se la sentenza del giudice è difforme dall’accordo raggiunto.
Se si accetta un concordato in appello, si può ancora chiedere l’assoluzione per una causa di non punibilità?
No. Secondo la Corte di Cassazione, aderendo al concordato si rinuncia implicitamente a far valere motivi che avrebbero potuto portare a un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in quanto tali questioni attengono al merito della causa, oggetto della rinuncia.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende come sanzione per aver proposto un’impugnazione basata su motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Lecce lo ha condannato, ai sensi dell’art. 599 bis, cod. proc. pen. per il di cui all’art. 73, comma 1 e 7, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motiv ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pronuncia di assoluzion sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine al quantum di aumento applicato per la continuazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sen emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formaz della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procurator generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre so inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sent rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio pu essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinell 276102 – 01).
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente