Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5919 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma 1’01/02/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
CONSDIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo con un unico motivo vizio di motivazione quanto alla entità della pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto facendo riferimento ad un motivo rinunciato.
In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative, come nel caso di specie, ai motivi rinunciati (cfr., sentenza impugnata, pagg. 3- 4), alla mancat valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.