Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34670 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 16/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Cerignola l’DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15 novembre 2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le note di trattazione del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 13 febbraio 2020 dal Tribunale di Foggia nei confronti di NOME COGNOME, ha rideterminato la pena ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., revocando l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e confermando nel resto, per il delitto di tentata estorsione in concorso.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2.2. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità.
2.3. Illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il secondo e il terzo motivo – da esaminare preliminarmente, per ragioni di chiarezza espositiva – non sono consentiti.
In tema di concordato in appello, il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. Ł ammissibile solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194-01), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853-01), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).
Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice Ł limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878-01).
Per quel che attiene al primo motivo, giova osservare, in linea AVV_NOTAIO, come, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello, sia, invece, proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481-01. ¨ stato poi condivisibilmente ribadito da Sez. 5, n. 6991 del 13/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285974-01, che l’accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati, nØ essa può essere desunta dall’inclusione di tale reato nel calcolo della pena, posto che, ai sensi dell’art. 157, settimo comma, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti).
Nondimeno, nonostante la astratta deducibilità della questione in questa sede di legittimità, occorre ulteriormente precisare come, nel caso di specie, le censure in ordine all’omesso rilievo ex officio , da parte del giudice di merito, della prescrizione asseritamente già maturata appaiano, comunque, sollevate in maniera oltremodo generica nell’atto di ricorso, senza ulteriori chiarimenti neppure nelle brevissime note difensive.
Tali doglianze, al contrario, avrebbero dovuto essere adeguatamente precisate, mediante una compiuta rappresentazione dell’intera sequela procedimentale (cfr., in tema di aspecificità dell’eccezione di prescrizione, il cui accertamento non Ł frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, poichØ la prescrizione Ł un evento giuridico e non un mero fatto naturale e implica, pertanto, la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non Ł frutto di un semplice computo aritmetico, Sez. 4, n. 13353 del 19/03/2025, COGNOME, Rv. 287951-01; Sez. 5, n. 12093 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 277495-01; sugli oneri di allegazione in ordine al computo del decorso del termine, cfr. Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287428-01; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 259181-01).
Al contrario, il ricorrente – senza far cenno ad eventi sospensivi e interruttivi ovvero, in genere, alla vicenda processuale – si Ł limitato a richiamare, stringatamente, il tempus commissi delicti e profili circostanziali di cui pure si era tenuto conto nell’accordo delle parti, ex art. 62, n. 6, cod. pen., ovvero altri inconferenti spunti di riflessione (la giovane età dell’imputato all’epoca dei fatti), in ordine ai quali la Corte territoriale aveva già ravvisato la
preclusione derivante dalla sopravvenuta inammissibilità dei motivi di gravame oggetto di rinuncia.
Il motivo risulta, dunque, insuperabilmente generico, per aspecificità di formulazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 16/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME