Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 293 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia;
avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte di appello di Catania, terza sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, in accoglimento della concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma pronuncia emessa in data 25/01/2019 dal Giudice per l’udienza preliminare del Trib di Catania all’esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena inflitta nei con COGNOME NOME nella misura di un anno, nove mesi, dieci giorni di reclusione ed euro 600,00 multa per il delitto di rapina (capo j) di imputazione), previo riconoscimento d circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l’imputato tramite i difensore fiduciario lamentando inosservanza della legge penale e vizio di motivazione con riferimento sia alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art bis cod. pen. che al riconoscimento di attenuanti generiche non nella massima estensione.
I motivi proposti sono manifestamente infondati.
3.1. In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazion della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procurato generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determ della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quan rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge e al motivazione (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, COGNOME, Rv. 285619), alle questioni rilevabi d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), alla sussistenza di caus di nullità assoluta o di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03 Bresciani, Rv. 272853), alla non configurabilità di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755), in quanto, a causa dell’effetto devolutivo propr dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato a taluni motivi di appell cognizione del giudice è limitata alle censure non oggetto di rinuncia.
Nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivaz (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628-02).
3.2. Nel caso di specie la prima doglianza attiene alla mancata assoluzione per l presenza della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., profilo attinente alla responsabilità che neppure era stato oggetto di ricorso in appello ( l’imputato si era doluto unicamente della qualificazione giuridica del fatto).
Quanto alla seconda doglianza, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in misu perfettamente aderente alla volontà espressa dalle parti che, come riportato in sentenz (pag.1), nell’accordo avevano concordato il riconoscimento di attenuanti generiche tuttav calcolando, per l’effetto, una diminuzione della sanzione base in misura inferiore al te in ordine alla congruità di tale proposta i giudici si sono espressamente pronunci valorizzando l’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.; a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. pro
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro a favore della RAGIONE_SOCIALE, che si ritiene equa considerando che l’impug è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il giorno 04/12/2024
La Presi1ente