Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15980 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15980 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Cantù il 02/06/2000
avverso la sentenza del 07/10/2024 della Corte d’appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 07/10/2024, la Corte d’appello di Milano, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riform della sentenza del 28/03/2024 del Tribunale di Milano, ritenuta la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva infraquinquennale, rideterminava in otto mesi di reclusione ed C 200,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per il reato di ricettazione di un ciclomotore (contestato come fatto di particolare tenuità ex art. 648, quarto comma, cod. pen.), confermando la condanna del COGNOME per tale reato.
Avverso l’indicata sentenza del 07/10/2024 della Corte d’appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME NOME COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata «per errore di diritto», in quanto «già i meri rilievi obiettivi, cioè data del prel indebito del motorino, data di accertamento del possesso del ciclomotore da parte dell’odierno ricorrente, nonché luoghi dei predetti eventi, consentono di
riqualificare i fatti a giudizio con la fattispecie di cui all’art. 624 c.p. in lu quello di cui all’art 648 c.p.».
Per tale ragione, secondo il ricorrente, la Corte d’appello di Milano «avrebbe dovuto evidenziare detto difetto e invitare le parti a una nuova formulazione dell’accordo».
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reat per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalit della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa d quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01. In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’asseritamente erronea qualificazione giuridica del fatto non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui all legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1,
cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 08/04/2025.