Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15846 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 26/03/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME – Presidente –
Sent. n. sez. 395/2025
NOME COGNOME
UP Ð 26/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 2671/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato in Germania il 14 febbraio 1977;
avverso la sentenza del 15 novembre 2024 della Corte dÕappello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso; udito lÕavv. NOME COGNOME che ha insistito per lÕaccoglimento del ricorso;
Oggetto del ricorso è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Milano, confermando la condanna di NOME COGNOME per i reati fiscali contestati ai capi 38 e 39, per il reato di autoriciclaggio (contestato al capo 50) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 5 e 10), confermando, conseguentemente, le statuizioni civili pronunciate in primo grado nonchŽ la confisca del profitto del reato, in accoglimento della richiesta di concordato presentata ai sensi dellÕart.
599cod. proc. pen., ha rideterminato in anni due e mesi dieci di reclusione la pena irrogata.
Il ricorso si articola in un unico motivo dÕimpugnazione, a mezzo del quale si deduce contraddittorietˆ e manifesta illogicitˆ della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di bancarotta di cui ai capi 5 e 10 quale soggetto nella veste di amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE, mentre egli doveva ritenersi concorrente e come tale doveva essere assolto ai sensi dellÕart. 129 cod. proc. pen., come avvenuto per altri coimputati.
1. Il ricorso è inammissibile.
Il giudice di secondo grado, infatti, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., nŽ sull’insussistenza di ipotesi di nullitˆ assoluta o di inutilizzabilitˆ delle prove. E ci˜ in quanto, in linea generale, l’obbligo della motivazione deve essere concretamente rapportato al , che, a fronte della rinuncia ai motivi di appello, limita la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia ( , Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Principio la cui validitˆ è stata espressamente riconosciuta anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481).
CosicchŽ, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontˆ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e, altres’, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalitˆ della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME