Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11162 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 11162 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA FLAVIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d’appello di Milano; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore dell’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., contestando l’omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto.
Il ricorso è inammissibile.
Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). Al riguardo, non è superfluo ribadire che l’accordo sulla pena avviene all’esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione, proprio per la rinuncia alle doglianze di cui ai motivi di gravame.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art . 610, comma 5bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 18/12/2025 Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME