Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40711 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 40711 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 emessa dalla Corte d’appello di Caltanissetta
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso – con cui si denuncia l’erronea qualificazione giuridica del fat ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio (fatta salva la ill della pena), alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pe limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’int
svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (tra le tante, Sez. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196, in cui la Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto);
Considerato inoltre che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamen l’asseritamente erronea qualificazione giuridica del fatto, mira in realtà a prospettare u diversa e non consentita ricostruzione della vicenda;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
NOME
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soThma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 14/09/2023.