Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42844 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42844 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza emessa il 20 gennaio 2023 la Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato intervenuto ex art. 599 cod proc pen tra COGNOME NOME e il Procuratore generale, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado – emessa con rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Napoli – che lo aveva dichiarato responsabile dei reati in materia di stupefacenti rispettivamente ascrittigli (associazione di cui all’ art. 74 DPR 309/1990 finalizzata al traffico stupefacenti e numerosi reati – fine), riducendo la pena inflitta dal primo giudice.
Avverso tale sentenza ha proposto GLYPH ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo vizio di violazione di legge. Con la sentenza impugnata, aderendo all’accordo intercorso tra il ricorrente ed il Procuratore generale, la Corte territorial aveva riqualificato il reato associativo nella ipotesi di cui al sesto comma dell’art. 74 DPR 309/1990. Altrettanto non era però avvenuto in relazione ai reati fine contestati, che avrebbero essere riqualificati nella ipotesi attenuata del V comma dell’art. 73 DPR 309/1990, con evidente incompatibilità logica ed erroneità della decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente ricordato che non sono deducibili in sede di legittimità question oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599 cod. proc. pen, nonchè questioni inerenti alla mancata valutazione delle condizioni d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione infl (cfr GLYPH Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, GLYPH Rv. 278170 GLYPH 01; GLYPH Sez. 5 n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).
Nel caso di specie, COGNOME NOME, che ha concordato con il Procuratore Generale l’applicazione delle pene ai sensi dell’art. 599 bis cod proc pen, ha dedotto questio attinenti ai motivi di appello rinunciati, riguardanti la qualificazione giuridica contestati quali reati- fine. Invero, si legge nell’atto di appello ( cfr. pag ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado anche in ordine alla qualificazione giuridica dei reati – fine, rinunciando poi – come emerge dal verbale udienza del 10 gennaio 2023 – a tutti i motivi proposti, ad eccezione di quello inere alla qualificazione del solo reato associativo.
Va allora ricordato che la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde
inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure at motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le question medesimi motivi (Sez. 2 – n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006 – 01 posto, stante l’intangibilità della statuizione di primo grado in ordine alla giuridica dei reati – fine nell’art. 73, comma 1, DPR 309/1990, il rilie sussistente incompatibilità tra la disposta condanna per la fattispecie at reato associativo e l’a . ffermazione di colpevolezza per i reati -fine, comportere all’evidenza, una possibile reformatio in peius della sentenza impugnata, d rigore procedersi alla riqualificazione del reato associativo nella più grave i all’art. 74, comma 1, DPR 309/1990. Non solo, quindi, il motivo non sarebbe acc stante il divieto di reformatio in peius, ma è altresì palese il radicale dife dell’imputato in ordine al ricorso proposto.
Va infine rilevato, per completezza, che non ricorre alcuna illegalità delle pe ordine ai reati fine- contestati, poiché gli aumenti a titoli di continuazi nella misura di mesi due per ogni reato, sono pienamente compatibili con i lim all’art.81 cod pen.
In considerazione di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12 settembre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
GLYPH
Il Presi
S GLYPH
t’ “overe