Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6695 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari (quale Giudice del rinvio) che, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 81, comma 1 cod. pen., 2 legge n. 895 del 1967 (capo 3), 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 4) e 110, 81 e 648 cod. pen. (capo 5);
premesso che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illeg della sanzione inflitta» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; cf pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01);
considerato che il ricorso dello COGNOME è inammissibile poiché denuncia il vizio di motivazione in ordine all’apprezzamento dei presupposti per provvedere ex art. 129 cod. proc. pen.
considerato, quanto al ricorso del COGNOME che: il primo motivo, con cui si assumono la violazione dell’art. 99, comma 6, cod. pen. e la conseguente l’illegalità della pena, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il cumulo delle precedenti condanne dell’imputato risultanti dal certificato del casellario giudiziale (pari a sei anni e due mes reclusione ed euro 3.400 di multa, dovendosi considerare la pena pecuniaria secondo il ragguaglio a pena detentiva ex art. 135 cod. pen.: Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014 – dep. 2015, Zazo, Rv. 261997 – 01), superano la pena irrogata come aumento per recidiva (pari un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa), il che rende superflua ogni considerazione in ordine alla sussumibilità del vizio asserito in una ipotesi di illegalità della pena; il secondo motivo di ricorso cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine a determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in comparazione a quanto invece deciso per il coimputato COGNOME, non rientra nel novero dei vizi deducibili alla luce di quel che si è esposto in premessa;
ritenuto che all’inammissibilità – da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 18 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025.