Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51217 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 51217 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato ad Ancona DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 12 aprile 2023 della Corte d’appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che la Corte d’appello di Venezia, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a NOME COGNOME, imputato del reato di furto aggravato in abitazione, previa rinuncia di tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.;
che il motivo è inammissibile atteso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di
accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, i quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circostanza neanche dedotta dal ricorrente;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 novembre 2023
CORTE Di CASSAZIONE