Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50158 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50158 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31 marzo 2023, con cui la Corte di appello di Napoli, decidendo ai sensi dell’art. 599 bis cod.. proc. pen., in parziale riforma della sentenza impugnata, ha applicato loro le pene dai medesimi concordate con il pubblico ministero per il reato di cui all’art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973;
Considerato che i ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME deducono il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio, mentre i restanti ricorrenti lamentano violazione di legge e – talvolta – vizio di motivazione, con particolare riguardo al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato che l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono per alcuno dei ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascuna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2023.