Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47660 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47660 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 3696/19 in data 30/03/2023 della Corte di appello di Torino, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art.
610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 30/03/2023, la Corte di appello di Torino, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di NOME COGNOME nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa in relazione ai reati di riciclaggio (capo A) e di ricettazione (capo B).
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare:
a) erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A), inquadrabile nel reato di truffa, improcedibile per mancanza di querela e conseguente vizio di motivazione; b) erronea applicazione dell’art. 648-quater cod. pen. ed illegalità della disposta confisca.
Va premesso che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 4, n. 52E03 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punt concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196, nella quale la Suprema Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Parimenti inammissibile la seconda censura in assenza di pregresso motivo di appello sulla questione, essendo stato il provvedimento ablatorio (confisca per equivalente del profitto del reato pari alla somma di euro 1.750,00) già disposto dal giudice di prime cure ed avendo, in ogni caso, l’imputato rinunciato
avanti al giudice di secondo grado – ad ogni motivo di gravame diverso dal trattamento sanzionatorio.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25/10/2023.