Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono le sue conseguenze sulla possibilità di ricorrere in Cassazione? Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha tracciato confini netti, dichiarando inammissibili i ricorsi che tentano di rimettere in discussione punti coperti dall’accordo tra le parti. Analizziamo questa importante pronuncia.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Tre individui, condannati in primo grado, decidevano di accedere alla procedura del concordato in appello. La Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’accordo tra le parti, rideterminava la pena. Nonostante l’accordo raggiunto, i tre imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione in relazione a possibili cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), un’errata qualificazione giuridica del fatto e, per una delle posizioni, l’eccessività della sanzione penale.
La questione giunta al vaglio della Suprema Corte era quindi chiara: fino a che punto un accordo sulla pena in appello preclude la possibilità di un successivo giudizio di legittimità?
La Decisione della Suprema Corte: L’Inammissibilità dei Ricorsi
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi con una procedura semplificata. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non fossero consentiti dalla legge, proprio in virtù della natura dell’accordo precedentemente stipulato.
L’Effetto Preclusivo del Concordato in Appello
I giudici di legittimità hanno chiarito che la scelta di definire il processo con un concordato in appello comporta una rinuncia implicita a sollevare determinate questioni. L’accordo, che verte sulla pena e sui motivi di appello, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce “effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità”.
Questo significa che, accettando l’accordo, l’imputato rinuncia a contestare aspetti come la valutazione delle prove o la sussistenza di cause di proscioglimento che avrebbero potuto essere discusse nel merito. La Corte paragona questa situazione a quella della rinuncia all’impugnazione, dove l’atto di rinuncia chiude definitivamente la porta a ulteriori contestazioni.
I Limiti alla Contestazione della Pena dopo il Concordato in Appello
Particolarmente interessante è la motivazione relativa al ricorso che lamentava l’eccessività della pena. La Cassazione ha stabilito che, quando le parti indicano precisamente al giudice la pena da applicare e quest’ultimo condivide tale scelta, la correttezza di tale determinazione non può essere contestata in sede di legittimità.
L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dall’ipotesi di una “pena illegale”, ovvero una pena che esce dai limiti edittali previsti dalla legge per quel reato. Nel caso di specie, il reato contestato (art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990) prevede una reclusione fino a vent’anni, e la pena inflitta era ben lontana da tale massimo, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio di coerenza e auto-responsabilità processuale. Scegliere il concordato in appello è una strategia difensiva che offre il vantaggio di una pena certa e spesso più mite, ma il cui “prezzo” è la rinuncia a un pieno sviluppo del giudizio di impugnazione. Permettere un ricorso per Cassazione su punti che sono stati oggetto dell’accordo o che da esso sono implicitamente coperti svuoterebbe di significato l’istituto stesso, trasformandolo in una mera tappa processuale senza effetti vincolanti.
La Corte, richiamando un precedente delle Sezioni Unite in tema di patteggiamento, ribadisce che la volontà delle parti, una volta trasfusa in un accordo e ratificata dal giudice, diventa il fulcro della decisione sanzionatoria. La valutazione del giudice di merito sulla congruità della pena concordata, se immune da palesi illegalità, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. chiude la maggior parte delle strade per un successivo ricorso in Cassazione. Gli unici spiragli rimangono per contestare vizi che non sono stati oggetto di rinuncia o, nel caso della pena, la sua manifesta illegalità. Questa pronuncia serve da monito per le difese: la scelta del concordato deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza delle sue conseguenze preclusive per i successivi gradi di giudizio.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo un ‘concordato in appello’ per contestare la motivazione su una causa di proscioglimento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena ha un effetto preclusivo che si estende anche alle questioni, come le cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., a cui l’interessato ha di fatto rinunciato in funzione dell’accordo stesso.
Si può contestare l’entità della pena decisa tramite concordato in appello?
Generalmente no. La censura relativa alla determinazione della pena non può essere dedotta in sede di legittimità, poiché le parti hanno concordato specificamente la sanzione. L’unica eccezione è l’ipotesi in cui venga determinata una pena ‘illegale’, ovvero una pena che non rispetta i limiti minimi o massimi previsti dalla legge per quel reato.
Qual è l’effetto principale del concordato in appello sul processo?
L’effetto principale è quello di limitare la cognizione del giudice di secondo grado e di avere effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il successivo giudizio di legittimità in Cassazione. La definizione del procedimento attraverso l’accordo preclude la maggior parte delle future impugnazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47387 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 47387 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME, nata ad Albano Laziale il DATA_NASCITA
2.NOME NOME, nata ad Albano Laziale il DATA_NASCITA
3.NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d’appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi di COGNOME NOME e NOME – con cui si censurano il vizio di motivazione in relazione alla verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, quanto a NOME, altresì, l’omessa riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, cl.P.R. n. 309/1990 – devono essere dichiarati inammissibili cori procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti. Ed invero, analogamente a
quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abb rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Considerato che alla medesima conclusione si espone il ricorso di COGNOME NOMENOME Ed invero il motivo di ricorso – con cui si censura l’eccessività del trattamento sanzionatorio – esula dalle irnpugnazioni proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi d determinazione di pena illegale. Tale ipotesi, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è punito con la pena fino a vent’anni di reclusione e quella inflitta all’imputato risulta ben lontana dal massimo e sono state altresì concesse le circostanze attenuanti generiche, valutate – con giudizio di bilanciamento immune da censure – equivalenti alla contestata recidiva.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023