Concordato in Appello: Quando è Inammissibile il Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo nel secondo grado di giudizio attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, l’accesso a questo rito comporta una significativa limitazione delle successive possibilità di impugnazione. Con la recente ordinanza n. 45550/2023, la Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi paletti che governano il ricorso avverso le sentenze emesse su accordo delle parti, chiarendo perché la semplice lamentela sulla congruità della pena non sia sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma, che, in parziale riforma di una precedente decisione del Tribunale, aveva rideterminato la pena per un imputato. La nuova pena, stabilita in un anno di reclusione e 1.334,00 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990), era il frutto di un accordo tra le parti, ovvero un concordato in appello.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Il motivo dell’impugnazione era unico e specifico: si lamentava l’eccessiva entità della sanzione applicata, sostenendo una violazione dell’art. 133 del codice penale, che elenca i criteri per la commisurazione della pena.
La Valutazione sul Concordato in Appello e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché basato su un motivo non consentito dalla legge per questo tipo di sentenze. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per tracciare una netta distinzione tra la fisionomia del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) e quella dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, o ‘patteggiamento’ (art. 444 c.p.p.).
Mentre nel patteggiamento l’accordo abbraccia anche i termini dell’accusa, nel concordato in appello l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione. Ciò comporta l’impossibilità di contestare successivamente la responsabilità penale e la qualificazione giuridica del fatto. Di conseguenza, le ipotesi di ricorso in Cassazione sono estremamente più limitate.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali e ben definiti. Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo pattuito.
Sono invece inammissibili tutte le doglianze che riguardano motivi a cui la parte ha implicitamente rinunciato con l’accordo, come la valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o i vizi attinenti alla determinazione della pena. Quest’ultimo punto è cruciale: una critica sulla misura della pena, basata sui criteri di discrezionalità del giudice (art. 133 c.p.), non è un motivo valido di ricorso. L’unica eccezione è rappresentata dall’illegalità della sanzione, che si verifica quando la pena inflitta non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o è di specie diversa da quella prescritta.
Nel caso di specie, il ricorrente non lamentava un’illegalità della pena, ma la sua presunta ‘eccessiva entità’, una valutazione di merito preclusa dopo aver accettato il concordato.
Le Conclusioni della Corte di Cassazione
In conclusione, l’ordinanza ha stabilito che, avendo l’imputato liberamente scelto di accordarsi sulla pena in appello, ha di fatto rinunciato a contestarne la congruità. Il suo ricorso, pertanto, si basava su un motivo non consentito, rendendolo palesemente inammissibile.
Come conseguenza di questa declaratoria, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è giustificata dall’elevato coefficiente di colpa nel proporre un’impugnazione priva dei presupposti di legge. La decisione rafforza il principio secondo cui gli strumenti deflattivi del processo, come il concordato in appello, richiedono una piena consapevolezza delle conseguenze, inclusa la limitazione dei successivi gradi di giudizio.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza basata su un concordato in appello lamentando che la pena è troppo alta?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che la contestazione sull’entità della pena concordata, se non si traduce in una sua ‘illegalità’ (cioè una pena fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto), è un motivo di ricorso inammissibile.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
I motivi ammissibili sono molto limitati e riguardano essenzialmente vizi procedurali e di volontà, come un difetto nella formazione della volontà dell’imputato ad accordarsi, problemi nel consenso del pubblico ministero, oppure una decisione del giudice che si discosta da quanto concordato tra le parti.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è commisurato alla colpa nell’aver proposto un’impugnazione senza fondamento legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45550 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45550 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
fta t o avviso alle parti:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 novembre 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 25 luglio 2021, ha rideterminato, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a NOME nell misura di anni uno di reclusione ed euro 1.334,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione agli effetti della pena ex art. 133 cod. pen., lamentando l’eccessiva entità della sanzione applicatagli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
E’ stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal diverso contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere
d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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