Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3711 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3711 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, e a seguito di art. 599 bis cod. proc. pen, con la quale la Corte d’appello, in parziale ri sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione, per il rea all’art. 73 m 1 d.P.R. 309/1990, per aver detenuto illecitamente senza autorizzazione e di una successiva cessione 43 monodosì dì sostanza stupefacente di tipo eroina del peso complessivo di grammi 49,41, 38 monodosí di sostanza stupefacente di tipo cocaina del p lordo complessivo di grammi 18,07.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo dì ricorso, vizio di motivazione in ordine al g di responsabilità del reato in capo all’imputato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appell motivi non consentiti.
A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte d provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’ac comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la pe civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla qua d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che è ammissibile il ricorso in cas avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relat formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al conse Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazio condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/20 272969).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relat eventuali vizi della sentenza rispetto ‘alla formazione della volontà delle parti di ac concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di a mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione d pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 – 01).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall’imputato non ponendo prof illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la vi dell’art. 133 cod.pen. rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammi il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, att negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decis giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente