Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16999 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME, nato a Milano il il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Milano del 12.12.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 29.11.2021 il GIP del Tribunale di Milano, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto NOME responsabile dei reati di rapina aggravata in concorso, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti e la continuazione tra le diverse violazioni di legge, l’aveva
condannato alla pena finale, così ridotta per il rito, di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, applicando le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;
la Corte di appello di Milano, nel prendere atto dell’accordo processuale raggiunto dalla difesa dell’imputato con il Procuratore Generale in ordine alla rinuncia, da parte del primo, ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.200 di multa;
3. ricorre per cassazione il NOME tramite il difensore che deduce:
3.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.: richiamati i principi in materia, rileva che la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado dando rilievo al mero dato oggettivo dei precedenti penali omettendo ogni valutazione circa la relazione qualificata tra il reato per cui si procede e quelli per i quali erano intervenute le precedenti condanne al fine di verificare se il primo sia espressione di ingravescente pericolosità criminale;
3.2 violazione di legge; mancanza o difetto di motivazione della sentenza impugnata con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen.: rileva l’eccessività dell’aumento per la continuazione operato dalla Corte d’appello e, comunque, il difetto di motivazione sul punto.
4. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell’accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovv diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 dell’1.6.2018, Gueli).
Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accor sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art.
599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell’art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una RAGIONE_SOCIALE cause previste nell’art. 129 stesso codice, né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove, quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, COGNOME, resa sotto il vigore del previgente “patteggiamento” in appello).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 28.3.2024