Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 584 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 584 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME n. Napoli 18/02/1966 avverso la sentenza n. 3063/24 della Corte di appello di Napoli del 18/03/2024
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del concordato raggiunto con il Procuratore Generale distrettuale ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ribadito la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di corruzione propria (passiva) continuata (artt. 81 cpv., 110, 319, 321 cod. pen.), riducendo la pena irrogata in primo grado dal Tribunale alla misura finale di cinque anni di reclusione, previo riconoscimento ed applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello imputato, che articola i motivi di seguito esposti.
Violazione di legge e vizi di motivazione per omessa risposta alle doglianze difensive di cui ai motivi di appello, limitandosi la motivazione al mero richiamo della sentenza di primo grado e alle argomentazioni ivi contenute.
Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del collaboratore di giustizia rispetto al fatto da provare e alla responsabilità dell’imputato, limitandosi la motivazione al mero richiamo delle argomentazioni contenute nella sentenza acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi esterni di riscontro individualizzanti delle dichiarazioni del collaboratore, anche per travisamento della prova nonché mancata valutazione delle credibilità soggettiva delle dichiarazioni rese dai testimoni, imputati in procedimento connesso, assunte quali riscontri estrinseci e violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi esterni di riscontro individualizzanti delle dichiarazioni del collaboratore, anche per travisamento della prova documentale versata in atti e violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen.
Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. ed erronea individuazione e determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione alle pur riconosciute circostanza attenuanti generiche, ma non applicate nella loro massima estensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I primi quattro motivi di censura risultano, infatti, ab origine inammissibili per effetto del concordato raggiunto con la pubblica accusa ed accolto dai giudici di appello, in quanto concernenti i motivi di appello in quella sede rinunciati (tra molte v. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Il quinto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio (non rinunciato) risulta, invece, astrattamente ammissibile, ma manifestamente infondato, non deducendosi con esso un profilo di illegalità della pena, ma contestandosi semplicemente il potere discrezionale del giudice di merito di determinarla, nel caso di specie, tra l’altro, in accoglimento della concorde volontà delle parti.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.