Concordato in Appello: Quando l’Accordo Chiude le Porte alla Cassazione
Il concordato in appello è uno strumento processuale che permette all’imputato e alla pubblica accusa di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Ma quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di proseguire l’iter giudiziario fino alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente ha chiarito che la rinuncia a determinati motivi di impugnazione in questa fase ha effetti preclusivi sull’intero procedimento, compreso il giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato, proponeva appello. In questa sede, le parti raggiungevano un accordo sulla pena, il cosiddetto concordato in appello. Nell’ambito di tale accordo, l’imputato rinunciava esplicitamente al motivo di impugnazione relativo alla sua responsabilità penale. Nonostante ciò, successivamente presentava ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio giuridico consolidato: la scelta di definire il procedimento in secondo grado attraverso un concordato in appello comporta conseguenze definitive. L’accordo, infatti, non si limita a definire la pena, ma preclude la possibilità di contestare in futuro i punti ai quali si è rinunciato.
Le motivazioni e l’effetto preclusivo del concordato in appello
La Corte ha spiegato che la rinuncia al motivo sulla responsabilità, effettuata per ottenere i benefici del concordato in appello, non è un atto privo di conseguenze. Al contrario, essa produce un effetto preclusivo che si estende a tutto lo svolgimento processuale successivo. Analogamente a quanto accade con la rinuncia formale all’impugnazione, questo accordo limita la cognizione non solo del giudice d’appello, ma anche quella della Corte di Cassazione.
L’imputato, accettando l’accordo, ha di fatto esaurito la sua facoltà di contestare la propria colpevolezza. La Corte ha sottolineato che tale scelta strategica, pur se relativa a questioni che potrebbero essere rilevate d’ufficio, vincola l’interessato e cristallizza la decisione su quei punti. Di conseguenza, il successivo ricorso per Cassazione, che inevitabilmente avrebbe toccato aspetti legati alla responsabilità, è stato ritenuto privo dei presupposti di legge per essere esaminato.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante principio per la difesa tecnica: la scelta di aderire a un concordato in appello deve essere attentamente ponderata. Se da un lato può portare a una riduzione della pena, dall’altro comporta la definitiva rinuncia a far valere determinate doglianze nei successivi gradi di giudizio. La decisione della Cassazione conferma che l’accordo processuale ha una forza vincolante che impedisce ripensamenti, chiudendo di fatto le porte al giudizio di legittimità per le questioni oggetto di rinuncia. L’imputato, pertanto, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un concordato in appello?
No, se il ricorso riguarda questioni a cui si è rinunciato nell’ambito del concordato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia a un motivo, come quello sulla responsabilità, preclude la possibilità di sollevare nuovamente la questione nel giudizio di legittimità.
Perché la rinuncia a un motivo di appello nel concordato ha effetti su tutto il processo?
Perché la definizione del procedimento tramite concordato limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale. La rinuncia è considerata una scelta strategica vincolante che esaurisce il diritto di contestare quel punto specifico, anche in Cassazione.
Cosa succede se un ricorso viene comunque proposto e dichiarato inammissibile in questo contesto?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Tunisia il 15.02.1984
avverso la sentenza del 07/02/2023 emessa dalla Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura sempli senza formalità, perché proposto per motivo non consentiti dalla legge, avendo il rinunciato in sede di concordato in appello al motivo sulla responsabilità. analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunc dell’accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio dir legittimità
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si strilla equo dete euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023
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