Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1173 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 1173 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE. APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
v
Ritenuto in fatto
1.La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Napoli del 4 luglio 2023 che – i accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di COGNOME, munito di procura speciale – rinunziante a tutti i motivi d’appello ad eccezione di q relativi al trattamento sanzionatorio – ed il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte d’appello riforma della sentenza del tribunale di Napoli, rideterminava la pena inflittagli per il de cui agli artt. 81 cpv.,612 cod. pen., accertato in Napoli il 2 giugno 2016, nella misura di me e giorni 20 di reclusione.
2.Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, che ha dedotto il vizio di cui all’art. 606 comma lett. b) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe errato nell’attribuire al f connotati della “minaccia grave” in luogo di quelli della minaccia semplice.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legg manifestamente infondato.
1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che “in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex att. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accede al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenut difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c proc. pen.” (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969); ed “è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato s motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giur del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rin dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativ questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale” (sez.6, n.41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
La rinunzia ai motivi d’impugnazione sulla responsabilità dell’imputato – anche in relazio all’addebito di minaccia grave – e l’intervenuto accordo sulla quantificazione della pe precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti la qualificazione giuridica del
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 4000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7/11/2023
Il cofsilrre estensore
Il Presidente