Concordato in appello: quando l’accordo chiude la porta alla Cassazione
Il concordato in appello è uno strumento processuale che permette di definire il giudizio di secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto le conseguenze di questa scelta: l’accordo preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per i punti che ne sono stati oggetto. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: un Ricorso dopo l’Accordo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’imputato lamentava la mancata esclusione di una circostanza aggravante, nonostante questa fosse stata bilanciata in regime di equivalenza con le attenuanti generiche. Il punto cruciale, tuttavia, è che tale bilanciamento era il risultato di un concordato in appello raggiunto tra le parti e accettato dal giudice di secondo grado. L’imputato, pur avendo accettato l’accordo sulla pena, ha tentato di rimetterlo in discussione davanti alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione e il Valore del Concordato in Appello
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e si fonda su un principio fondamentale: la definizione del procedimento tramite concordato in appello ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità.
Accettando l’accordo, l’imputato rinuncia volontariamente a contestare i punti in esso definiti, anche qualora si tratti di questioni che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio. Questa rinuncia non limita solo la cognizione del giudice d’appello, ma impedisce di riproporre le medesime censure davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni Giuridiche
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando principi consolidati e importanti precedenti giurisprudenziali. I giudici hanno spiegato che il concordato in appello è assimilabile, per i suoi effetti, alla rinuncia all’impugnazione. Se una parte accetta un accordo per definire la pena, implicitamente rinuncia a contestare la correttezza di quella determinazione.
Inoltre, la Cassazione ha tracciato un parallelo con le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite in materia di patteggiamento (la sentenza ‘Citarella’ del 2014). Anche in quel caso, si è stabilito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata e ritenuta corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità. L’unica eccezione a questa regola si verifica quando la pena applicata è contra legem, ovvero illegale, circostanza che non ricorreva nel caso di specie.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto chiave per la difesa penale: la scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’accordo, una volta raggiunto e ratificato, cristallizza la situazione processuale per quanto riguarda i punti concordati, rendendoli non più attaccabili in Cassazione.
Questo principio rafforza la natura negoziale dello strumento, sottolineando che l’accordo è un atto di disposizione del diritto a impugnare in cambio di un trattamento sanzionatorio certo e, presumibilmente, più favorevole. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la valutazione sulla convenienza del concordato deve essere estremamente ponderata, poiché rappresenta, per i profili che ne sono oggetto, l’atto conclusivo del percorso processuale.
È possibile ricorrere in Cassazione per contestare un punto della pena se si è raggiunto un ‘concordato in appello’?
No, di norma non è possibile. La Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello ha un effetto preclusivo, che comporta la rinuncia a contestare i punti che sono stati oggetto dell’accordo stesso.
Cosa significa che il ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione, ma la respinge per una ragione procedurale. In questo caso, il motivo è che l’imputato, attraverso il concordato, aveva già rinunciato al diritto di contestare quel punto specifico della sentenza.
Esiste un’eccezione che permette di impugnare una pena concordata in appello?
Sì, l’unica eccezione menzionata dalla Corte è il caso in cui la pena concordata sia ‘contra legem’, cioè illegale. Se la pena non è illegale, l’accordo non può essere messo in discussione davanti alla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 829 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
sei hcorso proposto da
COGNOME (C.U.I. CODICE_FISCALE), nato in Albania il 06.10.1995
avverso la sentenza del 20/03/2023 emessa dalla Corte d’appello di Brescia;
visti cii
atti e la sentenza impugnata; motivi del ricorso;
esaminati i
., dita !a relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge, afferente all’omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 ; nonostante la sua applicaziongin regime di equivalenza con le circostanze attenuanti genericne, sia stata concordata tra le parti. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’lrnpudnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194: la definlzone c!e’ orozecl.mento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche revahfli dufficio, ale quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento orocessuale. ,TCM.preSO il giudizio di legittimità.
Considerato che, analogamente alle conclusioni raggiunte ir, tema di patteggiai -ne.nto (Se:. n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censure ! -elativ; alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione legem, che non ricorre nel caso di specie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dela Cassa delle ammende.
P. Q. M.
al pagamento delle spese processuali e
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos.ì deciso il 10 novembre 2023