Concordato in appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in secondo grado. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di impugnare la successiva sentenza in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte fa chiarezza, delineando i confini invalicabili del ricorso avverso una sentenza che ratifica un’intesa sulla pena.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per i reati di concorso in rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. In sede di appello, la difesa e la procura generale raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte di appello, accogliendo il concordato, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, procedendo unicamente a una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, come pattuito tra le parti.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena. A suo dire, i giudici di merito non avevano adeguatamente considerato la sua condotta collaborativa e la tenuità dei fatti, elementi che avrebbero dovuto portare a una sanzione più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato, che distingue nettamente tra l’astratta ricorribilità di una sentenza e l’ammissibilità dei motivi specifici dedotti.
La Corte premette che, secondo le Sezioni Unite, le sentenze emesse a seguito di concordato in appello non sono soggette al regime di ricorribilità speciale e limitato previsto per il patteggiamento in primo grado (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.). Tuttavia, ciò non significa che ogni motivo di ricorso sia ammissibile.
I Limiti dell’Impugnazione
Il cuore della pronuncia risiede nella definizione dei motivi che possono legittimamente essere portati all’attenzione della Cassazione. Il ricorso è ammissibile solo se riguarda:
1. La formazione della volontà della parte di aderire al concordato (ad es. per vizi del consenso).
2. Il consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è preclusa. In particolare, sono inammissibili i ricorsi basati su motivi a cui le parti hanno implicitamente rinunciato con l’accordo, come quelli relativi alla determinazione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha spiegato che, aderendo al concordato in appello, l’imputato accetta la pena proposta e rinuncia a contestarne la congruità. La sua doglianza circa la mancata valutazione di circostanze attenuanti o della tenuità del fatto rientra proprio tra i “motivi rinunciati”.
L’unico caso in cui sarebbe possibile contestare il trattamento sanzionatorio è quello della “pena illegale”, ovvero una pena che eccede i limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o che è di specie diversa da quella consentita. Nel caso in esame, l’imputato non ha lamentato un’illegalità della pena, ma solo una sua presunta eccessiva severità, un giudizio di merito che l’accordo processuale ha definitivamente chiuso.
Di conseguenza, il ricorso, vertendo su un punto non più controvertibile, è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la difesa tecnica: il concordato in appello è una scelta strategica con effetti preclusivi significativi. Se da un lato offre la certezza di una pena concordata, dall’altro cristallizza il trattamento sanzionatorio, impedendo future contestazioni sulla sua adeguatezza. La possibilità di ricorrere in Cassazione rimane aperta, ma solo per vizi genetici dell’accordo o per macroscopiche illegalità della pena inflitta, non per rimettere in discussione il merito di una valutazione che le parti hanno scelto di sottrarre al giudizio della Corte.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, la sentenza è in linea di principio ricorribile, ma solo per un novero molto ristretto di motivi, non per qualsiasi doglianza.
Quali motivi di ricorso sono ammessi contro una sentenza di concordato in appello?
Sono ammessi solo i motivi relativi a vizi nella formazione della volontà delle parti di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero o a una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito.
Si può contestare la misura della pena concordata in appello con un ricorso in Cassazione?
No, non è possibile contestare la congruità o l’equità della pena concordata. L’accordo implica la rinuncia a tali motivi. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi in cui la pena applicata sia “illegale”, ovvero determinata al di fuori dei limiti previsti dalla legge o di un genere non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 25/9/1969 assistito e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
avverso la sentenza in data 11/7/2024 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 luglio 2024, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 5 marzo 2024 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha confermato l’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3, cod. pen.) e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 110, 61 n. 2 e 337 cod. pen.) commessi in data 23 novembre 2023, procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.
Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio non avendo i Giudici tenuto conto della condotta collaborativa dell’imputato e della tenuità dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato che l’art. 610, comma 5-bis non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. non è consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che è di stretta interpretazione. Non merita, quindi, alcuna condivisione l’orientamento secondo il quale l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619).
Ciò doverosamente premesso, deve però evidenziarsi che la Corte di appello ha accolto il trattamento sanzionatorio richiesto attraverso il concordato raggiunto tra le parti e che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti all determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previs dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa i
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 novembre 2024.