Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15428 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15428 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avvi GLYPH alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME e a NOME COGNOME, imputati con altri per il reato previsto e punito dall’art. 74, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
esaminati i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME;
rilevato che il difensore di NOME COGNOME lamenta erronea interpretazione della legge penale con riguardo alla individuazione della posizione di partecipante stabile all’associazione dedita al traffico di stupefacenti;
rilevato che il difensore di NOME COGNOME ha dedotto la violazione dell’art. 133 cod.pen., in ragione dell’applicazione del trattamento sanzionatorio, che la sentenza impugnata avrebbe in modo ingiustificato uniformato rispetto a partecipanti con ruoli diversificati;
considerato che i motivi dedotti da entrambi i ricorrenti sono inammissibili, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 – 01: «In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata»]. Ritenuto, pertanto, che if ricorse devessere dichiarate inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n.
186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, il 2 aprile 2025
La Consie ‘era est.