Concordato in Appello: la Cassazione Fissa i Paletti per il Ricorso
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per accelerare la definizione dei processi. Tuttavia, la sua adozione comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i limiti del ricorso, confermando un orientamento ormai consolidato.
I Fatti del Caso: Dalla Rapina al Ricorso Inammissibile
La vicenda processuale ha origine da una condanna per rapina. In sede di appello, la difesa dell’imputato raggiungeva un accordo con la Procura Generale, formalizzando un concordato in appello sulla pena da applicare. Con questo accordo, l’imputato rinunciava ai motivi di appello relativi alla sua responsabilità penale.
Nonostante l’accordo, il difensore proponeva comunque ricorso per Cassazione. La doglianza principale si basava sull’idea che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato un elemento di fatto: la presenza di un’arma durante la rapina avrebbe attirato l’attenzione delle vittime, diminuendo la loro capacità di riconoscere i tratti somatici degli aggressori. Secondo la difesa, questo avrebbe dovuto inficiare il valore della prova del riconoscimento.
La Decisione della Corte: i Limiti del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un principio giuridico chiaro: chi sceglie la via del concordato in appello accetta la pena e, contestualmente, rinuncia a contestare la propria responsabilità. Di conseguenza, non può poi tentare di riaprire la discussione sul merito della vicenda in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte riafferma che il ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo in casi eccezionali e ben definiti. Nello specifico, l’impugnazione è ammissibile unicamente se si denunciano:
1. Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se il consenso dell’imputato all’accordo non è stato libero e consapevole.
2. Vizi del consenso del pubblico ministero: se il consenso della pubblica accusa è viziato.
3. Contenuto difforme della pronuncia: qualora il giudice applichi una pena diversa da quella concordata tra le parti.
Sono invece inammissibili tutte le doglianze relative ai motivi a cui si è rinunciato (come la valutazione della responsabilità), alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), o a presunti vizi nella determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità (ad esempio, una pena che eccede i limiti edittali o è di specie diversa da quella prevista).
Nel caso di specie, il ricorrente tentava di reintrodurre una questione di merito – la valutazione della prova del riconoscimento – che era stata oggetto di rinuncia esplicita con l’accordo. Tale motivo era, pertanto, al di fuori del perimetro di ammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
Questa pronuncia consolida un importante principio di procedura penale: il concordato in appello è una scelta processuale che chiude definitivamente la discussione sulla responsabilità dell’imputato. La possibilità di un successivo ricorso è strettamente limitata alla verifica della correttezza procedurale dell’accordo e della legalità della pena inflitta. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta intrapresa questa strada, non è possibile tornare indietro per contestare le prove o la ricostruzione dei fatti. La conseguenza della presentazione di un ricorso inammissibile, come ricorda la Corte, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici: vizi che hanno inficiato la volontà della parte di accedere al concordato, vizi nel consenso del pubblico ministero, oppure se la sentenza del giudice è difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Dopo aver accettato un concordato in appello, si possono ancora contestare le prove del reato?
No. L’accordo sul concordato in appello implica la rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità penale. Pertanto, non è più possibile, in un successivo ricorso, sollevare questioni sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti.
Cosa accade se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13874 Anno 2025
Di
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13874 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Ord. n. sez. 56125 CC – 25/03/2025 R.G.N. 5431/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato a MASSA COGNOME il 28/09/2002 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità, applicava a NOME COGNOME la pena concordata ex art. 599bis cod. proc. pen. per il delitto di rapina allo stesso contestato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge atteso che la Corte di appello non avrebbe considerato che l’attenzione delle vittime sarebbe stata attratta dall’arma, il che avrebbe diminuito le capacità sensoriali di rilevazione dei tratti somatici degli aggressori ed inficiato il relativo riconoscimento.
Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio riafferma che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,
mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01)
A lla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 25 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME