Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13874 Anno 2025
Di
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13874 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME – Relatore –
Ord. n. sez. 56125 CC – 25/03/2025 R.G.N. 5431/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità, applicava a NOME COGNOME la pena concordata ex art. 599bis cod. proc. pen. per il delitto di rapina allo stesso contestato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge atteso che la Corte di appello non avrebbe considerato che l’attenzione delle vittime sarebbe stata attratta dall’arma, il che avrebbe diminuito le capacità sensoriali di rilevazione dei tratti somatici degli aggressori ed inficiato il relativo riconoscimento.
Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio riafferma che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,
mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01)
A lla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 25 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME