Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30219 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 30219 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato in Francia il 19/01/1989
COGNOME NOME nata a Napoli il 26/02/1965
COGNOME NOME nato a Napoli il 23/12/1983
COGNOME NOME nato a Napoli il 25/02/1992
avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d’appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza del 7 novembre 2023 emessa a seguito di rito abbreviato, ha condannato NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME ed altri imputati non ricorrenti per i reati di associazione a delinquere dedita alla falsificazione, spendita e introduzione nel territorio dello Stato di banconote contraffatte, nonché per i reati-fine di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen.
La Corte d ‘a ppello di Napoli, su gravame degli imputati, con sentenza del 17 settembre 2024 ha rideterminato le pene sulla base di quanto concordato dagli stessi con la pubblica accusa ex art. 599bis cod. proc. pen.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per Cassazione i predetti imputati.
NOME COGNOME ha dedotto la nullità della sentenza per
inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l’accordo raggiunto con il Procuratore Generale sulla pena non esonerasse il giudice d’appello dal valutare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, nella specie non operata se non in modo generico e superficiale , nonché l’ adeguatezza della pena richiesta alla gravità della violazione e alla sua funzione rieducativa.
COGNOME NOME ha censurato la sentenza per la erronea qualificazione giuridica del fatto, mancando -a suo dire -sufficiente prova del “previo concerto” col falsificatore o con l’intermediario, sicché avrebbe dovuto applicarsi l’art. 453 cod. pen. e non l’art. 455 cod. pen.
NOME NOME ha lamentato l’ immotivata applicazione di un aumento in continuazione per il delitto associativo superiore rispetto a quelli di cui ai reati ex art. 453 cod. pen., pur essendo questi ultimi teoricamente più gravi, in quanto puniti con pene edittali superiori.
Ripoli NOME ha, infine, dedotto la nullità della sentenza d’appello per mancanza ed illogicità della motivazione, contestando che la Corte territoriale si fosse limitata a ratificare il contenuto del capo d’imputazione, senza motivare circa l’ipotetica insussistenza di elementi idonei a vanificare la pretesa punitiva e circa la congruità della pena.
3. I ricorsi sono inammissibili.
Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 -bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione (così, tra le tante: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02 e Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01).
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (tra le tante in tal senso, si vedano: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01 e Sez. 6, Sentenza n. 20300 del 30/5/2025, non massimata, sulla qualificazione giuridica del fatto; Sez. 2, Ordinanza n. 24522 del 17/6/2025 e Sez. 3, Sentenza n. 24317 del 7/3/2025, non massimate, su eventuali cause di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen; Sez. 2, Ordinanza n. 24522 del 17/6/2025, non massimata su censure inerenti il trattamento sanzionatorio, ma non la sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01, sulla mancata applicazione di pene sostitutive).
I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME