Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo all’imputato di accordarsi con la pubblica accusa sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti all’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di tale accordo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso, dichiarando inammissibile la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto.
Il Caso: Ricorso contro la Qualificazione del Reato
Nel caso di specie, una persona condannata per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello. Nonostante l’accordo, la difesa ha successivamente presentato ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso era incentrato sull’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati. Secondo la ricorrente, la condotta doveva essere inquadrata nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), data la modica quantità di sostanza detenuta e ceduta.
La Tesi Difensiva
La difesa sosteneva che il giudice d’appello avesse commesso un errore di diritto nel non riconoscere la minore gravità del fatto, un’operazione che avrebbe comportato l’applicazione di una pena significativamente più mite. La contestazione, dunque, non riguardava la volontà di aderire al concordato, ma la correttezza della cornice giuridica all’interno della quale l’accordo si era formato.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Ricorso nel Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici. Questi includono vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, problemi relativi al consenso del Procuratore Generale, o una decisione del giudice difforme rispetto a quanto concordato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che, aderendo al concordato in appello, l’imputato accetta implicitamente la qualificazione giuridica del fatto così come definita nel capo di imputazione e rinuncia a sollevare future doglianze su quel punto. L’accordo processuale tra le parti copre anche la definizione giuridica del reato, e tale rinuncia è un elemento fondamentale per il funzionamento dell’istituto. Pertanto, sono inammissibili i ricorsi che, come nel caso esaminato, tentano di rimettere in discussione aspetti del merito che si presumono superati dall’accordo stesso, come la qualificazione del fatto o la valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La Corte ha precisato che l’unica, importante eccezione a questa regola riguarda l’irrogazione di una pena illegale. Se l’accordo tra le parti portasse all’applicazione di una sanzione non prevista dalla legge per quel tipo di reato, o calcolata in modo palesemente errato, il ricorso sarebbe ammissibile. Nel caso di specie, tuttavia, non è stata ravvisata alcuna illegalità nella pena applicata, ma solo una diversa valutazione giuridica del fatto, motivo per cui il ricorso non poteva essere accolto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma la natura prevalentemente negoziale del concordato in appello. La scelta di aderire a tale accordo deve essere ponderata attentamente, poiché comporta una rinuncia quasi totale a future impugnazioni su questioni di merito. Per i difensori, ciò significa che ogni valutazione sulla corretta qualificazione del reato, sulla sussistenza di attenuanti o sulla valutazione delle prove deve essere effettuata prima di proporre o accettare il concordato. Una volta che l’accordo è siglato e ratificato dal giudice, lo spazio per un successivo riesame da parte della Corte di Cassazione si riduce drasticamente, essendo limitato a vizi procedurali gravi o all’applicazione di una pena illegale. La decisione, pertanto, rafforza la stabilità delle sentenze concordate e l’efficienza processuale dell’istituto.
È possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà della parte, il consenso del Procuratore Generale, una pronuncia del giudice non conforme all’accordo, oppure l’applicazione di una pena illegale.
Si può contestare la qualificazione giuridica del reato dopo aver raggiunto un accordo in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’adesione al concordato implica la rinuncia a sollevare contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto. Tale doglianza è considerata inammissibile perché coperta dall’accordo stesso.
Cosa accade se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene fissato equitativamente dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4381 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4381 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 28/03/1982
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., lamentando l’erronea qualificazione dei fatti contestati da inquadrarsi p correttamente nell’ambito dell’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 in relazione alla modica quantità di sostanza stupefacente detenuta e ceduta.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
Si osserva che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte d accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) nonché quelle che attengano alla determinazione della pena che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (S 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102). E’ dunque inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’acco delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’u eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196).
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente