Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21532 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21532 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a GENOVA il 12/11/1980 COGNOME NOME nato a TORINO il 21/11/1978
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e t ricors6; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità dei ricorsi .
E’ presente l’Avvocato COGNOME del foro di LOCRI in difesa di COGNOME NOME il quale evidenzia i motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento E’ presente l’Avvocato COGNOME del foro di PALMI in difesa di COGNOME NOME il quale contesta le conclusioni formulate dal Procuratore Generale, espone le ragioni poste alla base del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Locri appellata da entrambi gli odierni ricorrenti, in accoglimento del concordato in appello proposto dalla difesa dell’imputato COGNOME NOME NOME ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen. mediante difensore di fiducia munito di procura speciale, rideterminava la pena allo stesso inflitta in relazione ad una pluralità di violazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, in anni quattro mesi dieci di reclusione ed euro 16.000 di multa, revocando in parte la disposta confisca di denaro e trasformando la pena accessoria da interdizione perpetua a interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Quanto a COGNOME NOME la Corte di appello riformava la sentenza impugnata limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio, che veniva rideterminato in anni sette mesi quattro di reclusione ed euro 40.000 di multa con riferimento alle contestazioni di illecito traffico di sostanze stupefacenti di cui ai capi 5-6-7 e 8 della rubrica.
Il giudice distrettuale, dopo avere disatteso le doglianze della difesa del VERSACI che assumeva la inutilizzabilità degli atti relativi alla messaggistica intervenuta sulla piattaforma Sky ECC per violazione di legge in quanto avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina di cui all’art.254 bis cod. proc. pen. concernente i limiti di sequestro di dati informatici ovvero, qualora si fosse ritenuto che le conversazioni fossero state acquisite in fase dinamica, la disciplina concernente le intercettazioni telefoniche di cui all’art.270 cod. proc. pen., disattendeva altresì le questioni concernenti eventuali errori di abbinamento tra una utenza RAGIONE_SOCIALE e la persona del COGNOME, mentre riteneva di dovere rimodulare il trattamento sanzionatorio che, in relazione alla pena base individuata per il reato più grave, correttamente riconosciuto nel capo 1 di imputazione, risultava particolarmente severa, fissandola in anni dieci di reclusione ed euro 50.000 di multa e poi rideterminando gli aumenti per la continuazione con gli altri episodi criminosi in mesi uno di reclusione ed euro 1.000 di multa con riferimento a traffici di droghe pesanti e in mesi uno di reclusione ed euro 600 di multa in relazione a fatti concernenti droghe leggere. Disattendeva altresì la richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso la suddetta decisione hanno interposto ricorso per cassazione gli imputati tramite i propri difensori.
2.1 La difesa di COGNOME NOME ha avanzato un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione degli artt. 267, comma 1 e 270, comma 2 cod. proc. pen. assumendo la inutilizzabilità, ex art.271, comma 1 cod. proc. pen., dei messaggi estrapolati dalla piattaforma della chat criptata “RAGIONE_SOCIALE“, acquisiti tramite OIE dall’Autorità giudiziaria francese, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Prospetta, in via preliminare, l’ammissibilità della censura concernente l’utilizzabilità degli esiti captativi pure in presenza di definizione del giudizio in appello mediante concordato sulla pena con rinuncia agli altri motivi di ricorso in quanto, nelle more del giudizio e quindi dopo il cora -dato in appello, erano state depositate le motivazioni delle sentenze – N – O Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che contenevano fondamentali precisazioni sui limiti di utilizzabilità delle comunicazioni decrittate intervenute sulla piattaforma ECC, che avrebbero imposto alla Corte di appello, in sede di decisione, di confrontarsi con tali pronunce e trarne le dovute conseguenze sotto il profilo della inutilizzabilità delle interlocuzioni, anche in deroga del contenuto del concordato sulla pena. Evidenzia, sul punto, che il giudice di appello non aveva compiuto alcuna verifica in ordine al rispetto della disciplina processualistica riconducibile agli artt.266 e 267 cod. proc. pen. e ai diritti fondamentali della persona.
La difesa di COGNOME NOME ha articolato due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.192, commi 2 e 3 e 546 comma 1 lett.e) cod. proc. pen. e 73 dPR 309/90 con riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione a tutti gli episodi contestati al capo 5) di imputazione.
In relazione al primo episodio contestato, rileva come la offerta in vendita dello stupefacente sia stata ritenuta sulla base dei soli messaggi inviati dal ricorrente, rispetto ai quali peraltro fa difetto la risposta del destinatario, potenziale acquirente della droga, così da non potersi ritenere perfezionato l’accordo criminoso, laddove il secondo messaggio, in data 23 maggio 2020, dal medesimo contenuto, costituiva la riprova che nessuna sollecitazione all’acquisto era stata recepita, tanto da non potersi affermare che la stessa fosse stata presa in considerazione.
Quanto al secondo episodio, in relazione al quale al messaggio del VERSACI era altresì allegata una fotografia di un panetto di droga, dal testo dello stesso non era possibile inferire che si era in presenza di una offerta di vendita, risultando piuttosto la partecipazione ad un terzo, estraneo alla trattativa, dell’intenzione del ricorrente di acquistare sostanza
stupefacente, peraltro a condizione che venisse ridotta la richiesta del corrispettivo, risultando peraltro del tutto incerta la natura dello stupefacente trattato che, tenuto conto del prezzo di acquisto, pari ad euro 2.700, avrebbe potuto essere ricondotto a droga leggera.
In relazione al terzo episodio, anch’esso caratterizzato dall’allegazione di una fotografia ritraente cinque panetti di stupefacente, assume la manifesta illogicità della interpretazione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto che il contenuto del messaggio sottgeintendeva l’esistenza e il gradimento di una precedente fornitura di stupefacente e, al contempo, prospettava la vendita dei cinque panetti che il ricorrente avrebbe detenuto e ritratto in fotografia, laddove ricorrevano argomenti di ordine logico (mancata indicazione del prezzo di acquisto, mancata indicazione del fatto che era droga da acquistare, ovvero stupefacente dallo stesso detenuto) da cui risalire ad una reale offerta di acquisto nei confronti di un destinatario del messaggio, che era rimasto sconosciuto e muto.
In relazione al quarto episodio il ricorrente evidenzia la illogicità della interpretazione della comunicazione trasmessa dal VERSACI al destinatario NOME secondo la quale il primo manifestava l’interesse all’acquisto di due chilogrammi di stupefacente, in quanto dal contenuto del messaggio non emergeva alcun intento di rivenderla al terzo con il quale era in contatto ma, semmai, di acquistarla insieme, di talchè l’interlocutore mai avrebbe potuto figurare nella veste di cessionario.
In relazione all’ultimo episodio si ponevano gli stessi dubbi di logica interpretazione, a fronte di messaggio, dal contenuto generico, nel quale il ricorrente partecipava al destinatario la circostanza di potere lavorare bene insieme con un certo fornitore, il che escludeva che il terzo si ponesse in termini negoziali nella veste di acquirente.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio che, sebbene ridotto, era stato comunque mantenuto in misura di gran lunga superiore al minimo edittale (anni dieci di reclusione ed euro 50.000 di multa) in assenza di adeguato supporto motivazionale e illogica era la motivazione anche in punto di aumenti per la continuazione, atteso che gli aumenti portati sulla pena base per episodi di traffico di droga leggera, rispetto a quello relativi a droga pesante erano stati differenziati solo con riferimento alla pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Quanto ai motivi di ricorso avanzati dalla difesa di COGNOME NOME NOME va preliminarmente osservato che lo stesso, nel corso del dibattimento in appello, ha avanzato proposta di concordato ai sensi dell’art.599 bis cod.proc.pen. con rinuncia a tutti i motivi di appello; i motivi di ricorso devono pertanto essere dichiarati inammissibili in quanto improponibili dinanzi al giudice di legittimità, poiché lamentano profili di violazione di legge e di vizio motivazionale non più sindacabili in questa sede, laddove richiedono una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen., ovvero denunciano profili di nullità ovvero di inutilizzabilità di prove acquisite nel giudizio (nella specie risultanze rappresentate dalla nnessaggistica scambiata tra criptofonini sulla piattaforma Sky Ecc). Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (sez.2, n.22002 del 10/04/2022, COGNOME, Rv.276102; sez.1, n.944 del 23/10/2019, M., Rv.278170).
2.2 I suddetti profili di doglianza sono infatti preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell’accordo in ordine alla misura della pena concordata, che non presenta profili di illegalità, dall’altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, n.43721 del 15/01/2007 COGNOME e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG COGNOME e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quali l’inutilizzabilità delle prove acquisite (sez.5, n.24517 del 21/01/2005, COGNOME, Rv.231632) allorquando le dette questioni abbiano formato oggetto dei motivi rinunciati, sebbene poi riproposti, dopo la rinuncia, in sede di legittimità, in quanto nel vigente sistema processuale, avente i caratteri del sistema accusatorio, l’art.599 b”‘c -5od. wa”,..2
proc. pen. conferisce al potere dispositivo delle parti un effetto irretrattabile .54~, GLYPH – 79? sull’ambito di cognizione del giudice di legittimità
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15/11/2007, COGNOME, cit.), analogamente a quanto avviene in relazione alla rinuncia alla impugnazione (sez.4, n.53565 del 27/09/2017, COGNOME, Rv.271258; sez.5, n.29243 del 4/06/2018, COGNOME, Rv.273194).
Nella specie il ricorrente COGNOME si è limitato a riproporre nel giudizio di legittimità questioni concernenti la inutilizzabilità della documentazione trasmessa dall’autorità francese a seguito di OEI concernente la messaggistica intercorsa tra gli imputati su piattaforma sky Ecc, previa decrittazíone del contenuto, che erano già state avanzate nei motivi di appello che hanno formato oggetto di rinuncia a seguito di concordato in appello.
A nulla vale obiettare che medio tempore siano intervenute alcune pronunce del giudice di legittimità le quali hanno precisato i limiti del sindacato giurisdizionale sui dati pervenuti dall’autorità giurisdizionale estera e fissato delle regole all’esercizio di poteri di controllo e di verifica del rispetto dei diritti fondamentali della persona in sede di acquisizione di tali dati in quanto, da un lato dette pronunce non hanno inciso sostanzialmente sulle posizioni soggettive individuali, ma hanno soltanto indicato ai giudici canoni interpretativi nella valutazione dei limiti di ammissibilità della prova, la quale nella specie era stata già esaminata nel rispetto delle indicazioni fornite dal giudice di legittimità e comunque nell’ambito di una opinabilità di apprezzamento che aveva appunto formato oggetto dei motivi in appello, successivamente rinunciati, e dall’altro perché le motivazioni delle suddette sentenze a sezioni unite sono state depositate in data (14.6.2024) antecedente a quella della udienza (3 luglio 2024) in cui, a seguito di alcuni rinvii, la difesa del COGNOME aveva insistito nell’accoglimento del concordato in appello.
3. Il ricorso di COGNOME deve essere disatteso nel suo complesso.
I motivi di ricorso che attengono all’affermazione di responsabilità del VERSACI prospettano una errata valutazione della prova a carico dell’imputato e, pertanto, un difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione a cinque episodi, enucleati dalle trascrizioni delle chat abbinate al ricorrente, ove il VERSACI proponeva transazioni concernenti il traffico di stupefacenti a interlocutori rimasti ignoti allegando, in alcuni casi fotografie ritraenti la sostanza stupefacente. Le censure attengono, sostanzialmente alla interpretazione, in termini di offerta in vendita della sostanza stupefacente, piuttosto che di mera partecipazione a terzi di propositi criminosi in fieri, ovvero in relazione alla quantità e alla tipologia dello stupefacente ritenuta dai giudici del merito.
3.1. Va preliminarmente osservato che in merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha ritenuto che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, Rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (Sez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e altri, Rv 268389; Sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , COGNOME, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanzé stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, COGNOME, Rv.281138). Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono di evidenziare profili di tale spessore.
3.2. Quanto invero alle censure concernenti i primi due episodi (messaggistica del 23 maggio e del 12 giugno 2020) i motivi di ricorso propongono vizi di logicità della motivazione su temi che non avevano formato oggetto di impugnazione in appello in quanto, a fronte di contestazioni che, dinanzi al giudice del gravame, erano limitati alla interpretazione sulla quantità, qualità e prezzo di acquisto dello stupefacente, ritratto in fotografia nel secondo episodio, i motivi di ricorso afferiscono all’aspetto negoziale della vicenda, contestandosi che il contenuto delle comunicazioni attribuite al VERSACI, anche mediante il riferimento alla fotografia allegata, sia in ragione del dato letterale, quanto per l’assenza di risposta da parte dell’interlocutore, possano avere integrato una offerta di acquisto, ovvero una proposta di vendita dello stupefacente.
3.2.1. Orbene la censura in relazione a questi due episodi deve ritenersi inammissibile in quanto proposta per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità e quindi non scrutinabile ai sensi dell’art.606 cpv. cod. proc. pen. In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631 – 01;
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017′ Costa e altro, Rv. 269632 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi Rv. 270316 – 01). Nella specie il ricorso propone per la prima volta la questione del mancato perfezionamento dei reati in ragione della mancanza di una effettiva offerta in vendita, tema che risulta precluso in quanto non era stato affrontato dai giudici di merito i quali erano stati sollecitati soltanto in relazione ai profili ponderali dello stupefacente, alla loro tipologia e al prezzo di acquisto.
3.3. In relazione al terzo episodio di detenzione ed offerta in vendita di cinque panetti di sostanza stupefacente di cui il VERSACI inviava una fotografia al proprio interlocutore rimasto sconosciuto (episodio dell’ 8 agosto 2020), il giudice distrettuale ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato sia in ragione della evidenza evocativa dell’immagine, in cui erano appunto raffigurati cinque panetti suddivisi e confezionati “in forme stampate” di stupefacente che denotava, in termini palesi, che si trattava di stupefacente nella disponibilità del VERSACI, sia in ragione del contenuto esplicito del messaggio a corredo dell’immagine (“è buona la lampadina?”), che evidenziava la volontà del ricorrente di rendere partecipe l’interlocutore delle caratteristiche del bene, richiedendone al contempo il gradimento, evocando implicitamente pregresse forniture, così da ritenere integrata un’offerta di vendita. La interpretazione dell’interlocuzione fornita dalla Corte di appello appare pertanto priva di illogicità manifesta, ovvero di travisamento delle risultanze probatorie, la quale deve essere valutata nel complesso dell’intero compendio della nnessaggistica riferibile al VERSACI e al suo abituale modo di provvedere alla messa sul mercato di stock rilevanti di stupefacente di cui aveva la materiale disponibilità, ovvero la concreta possibilità di procurarselo, alla luce delle precedenti interlocuzioni, e non si presta ad essere sindacata nel presente giudizio di legittimità.
3.4. In relazione al quarto episodio del 31 gennaio 2021 la interlocuzione, coerentemente a quanto evidenziato dal giudice distrettuale, è stata interpretata quale una sollecitazione all’acquisto di una determinata quantità di sostanza stupefacente, del quale lo stesso VERSACI garantiva la fornitura, ponendosi pertanto quale anello di collegamento tra il fornitore e il terzo, ignoto destinatario dell’offerta, la cui adesione è irrilevante ai fini del perfezionamento del reato (sez.4, n. 34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280244 – 03; sez. 6, n. 46367 del 11/10/2023, Rv. 285882 – 01). La circostanza poi che il VERSACI dovesse acquistare lo stupefacente da terzi risulta al contempo un dato irrilevante, in quanto egli assicurava la praticabilità dell’acquisto in termini perentori (“basta che sia top due chili li prendiamo”) e, d’altro canto, gli episodi prima esaminati forniscono ampio
conforto sulle capacità del VERSACI di entrare in possesso di rilevanti quantitativi di stupefacente dalle sue fonti di approvvigionamento. Considerazioni del tutto analoghe valgono per il quinto episodio (6 febbraio 2021) in cui il VERSACI si pone come intermediario nell’acquisto di sostanza stupefacente di diversificate tipologie.
3.5. Quanto al trattamento sanzionatorio, la cui rideterminazione da parte del giudice di appello ha formato oggetto del secondo motivo di censura in quanto se ne assume la eccessività sia in relazione alla individuazione della pena base, sia in relazione agli aumenti apportati a titolo di continuazione, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv.239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
3.5.1. Sotto questo profilo il giudice di appello, pur procedendo ad una rimodulazione in termini migliorativi del trattamento sanzionatorio nei confronti del VERSACI, ha riconosciuto che la pena non potesse essere parametrata alla stregua di criteri edittali minimi in ragione dei quantitativi di stupefacente trattato (sempre espresso in chilogrammi) e per la pluralità e ripetitività degli approvvigionamenti; la pena è stata peraltro espressa in termini decisamente inferiori alla media edittale. La motivazione è ampia, argomentata e priva di lacune logiche giuridiche. Né illogico appare l’incedere motivazionale della sentenza impugnata in relazione agli aumenti apportati a titolo di continuazione, che risultano contenuti sia in termini assoluti che percentuali quanto alla pena detentiva, indicata in un mese di reclusione per ciascuno di essi, mentre la pena pecuniaria è stata differenziata in considerazione della tipologia dello stupefacente trattato, non rilevandosi sul punto alcuna inosservanza di disposizioni di legge ovvero un esercizio illogico o contraddittorio della discrezionalità giurisdizionale.
Il motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. In conclusione, il ricorso proposto da COGNOME NOME NOME deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché, non ricorrendo una ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., nella misura indicata in dispositivo. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME
NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C
tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore