Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26321 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26321 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME CUI 06BHTJU ) nato il 12/01/1987 NOME COGNOME ( CUI 04STVVNK ) nato il 18/07/1988
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 dicembre 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Genova del dicembre 2023, ha rideterminato, sull’accordo delle parti, la pena infl NOME nella misura di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di mult ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 o 1990, n. 309 (capo 1), 337 cod. pen. (capo 2), 81 cpv., 582, 585 in rela agli artt. 576, comma 1 n. 1, 61, n. 2 e 5-bis, cod. pen. (capo 3); a NOME in quella di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa pe reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 1), altresì disponendo nei confronti di quest’ultimo l’interdizione temporane pubblici uffici in luogo dell’interdizione perpetua.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo due motivi di doglianza, con primo dei quali è stata lamentabik limitatamente alla posizione di NOME COGNOME, erronea applicazione dell’art. 32, comma 2, cod. pen. in relazione mancata eliminazione della pena accessoria dell’interdizione legale durant pena. A dire del ricorrente, infatti, il giudice di merito, operata la riduzi pena detentiva ad anni quattro di reclusione, avrebbe dovuto disporre l conseguente eliminazione nei suoi confronti della suddetta interdizione legale
Con la seconda censura, comune a entrambi gli imputati, è stata dedott erronea applicazione dell’art. 240 cod. proc. pen. per essere illegittimamente disposta la confisca di cinque telefoni cellulari in seques 34:1 – AI h tiA quanto . .ff ,étt —- tà senza fornire alcuna motivazione in proposito, e quindi non essendo stato provato né che essi costituissero il provento di reato, né libera disponibilità degli stessi potesse favorire la reiterazione di crimini.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
Il difensore ha depositato memoria scritta, con cui ha insistito l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, ess dichiarati
2. Risulta dirimente osservare, infatti, come, a seguito della reintroduzio del concordato in appello disposta dall’art. 1, comma 56, della I. n. 103 del 20 il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 co proc. pen., né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nul assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devol proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinun (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853-01; Sez. 3, n. 30190 de 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755-01).
Questa Corte ha, quindi, precisato che il ricorso in cassazione avverso l sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile s quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinaz della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione infli quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista d legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia rispet all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal div contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e l qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termi dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione an per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza che ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. so sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448s dello s codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costitui l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve proceder d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 d 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
3. Ed allora, con riguardo a entrambe le censure dedotte, assume decisiva rilevanza osservare come, per quanto evincibile dalla lettura della sentenza
impugnata, sia NOME che NOME COGNOME abbiano rinunciato ai motivi di appello proposti, con la sola eccezione di quelli relativi alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche e al contenimento dell’aumento per la continuazione – e cioè ad aspetti del tutto diversi da quelli in questa sede
reclamati -.
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Con riguardo, riguardo, poi, al secondo motivo eccepito, assume ~:ftp rilievo il
principio, espresso da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti a
determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento
sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione (così, espressamente, Sez.
4, n. 40683 del 03/10/2024, COGNOME Rv. 287256-01).
D’altro canto, nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede
di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (cfr. Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628-02).
I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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