Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16946 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 29/06/1981
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE DI APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorso trattato con la procedura “de plano”
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20/9/2024, ha riformato la senten emessa il 04/10/2019 dal GIP Tribunale cittadino nei confronti di NOME COGNOME in ordi delitto di cui all’art. 628, primo e terzo comma, n. 1 cod. pen., rideterminando la pena dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.
Avverso la sentenza della Corte ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deduce l’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, della “eventuale sussistenza idonee a pervenire, anche d’ufficio, ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.”, nonché la mancata riqualificazione del fatto riconoscendone la lieve entità dello stesso, in osseq sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13/5/2024.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di ricorso avve determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si vi modificare, costituisce l’essenza stessa dell’accordo: invero, questa Corte (cfr. S
29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194-01), con orientamento costante che il Colleg condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione re
questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato i dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla
nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, no limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sul
svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto av nella rinuncia all’impugnazione.
In tema di concordato in appello, pertanto, è ammissibile il ricorso in cassazione av ex
la sentenza emessa art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazio
della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico minister richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibi
doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condiz proscioglimento
ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazion
pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rie limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/20
2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01). appena il caso di rilevare, peraltro, che tra i motivi rinunciati dall’appellante rient possibilità di contestare la qualificazione giuridica del fatto come di lieve entità, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 13/05/2024, essendo intervenuto l’accordo parti successivamente a tale pronuncia.
Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento d spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 gi 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favor cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025