Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1919 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1919 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nato in Georgia il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 22.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 24.7.2021 il Tribunale di Milano, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di rapina impropria e, pertanto, ritenute le circostanze attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito premiale, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi quattro di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
la Corte di Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dal difensore, munito di procura speciale, con rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo alla dosimetria della pena sulla cui quantificazione aveva convenuto anche il PG rideterminandola perciò, in complessivi anni 3 e mesi 7 di reclusione ed Euro 1.050 di multa ritenuta la continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12.4.2021 e del Tribunale di Milano del 23.4.2021;
ricorre per cassazione il difensore del COGNOME deducendo la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al profilo della responsabilità ed alla omessa considerazione degli elementi idonei a
giustificare la adozione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
- Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell’accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovve diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, COGNOME; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).
Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accord sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (cfr., Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell’art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una RAGIONE_SOCIALE cause previste nell’art. 129 stesso codice, né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove, i quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, COGNOME, resa sotto il vigore del previgente “patteggiannento” in appello).
L’inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 3.11.2022