Concordato in appello: la pena concordata non è contestabile in Cassazione
Il sistema penale italiano offre strumenti per la definizione concordata della pena, ma tali scelte processuali comportano limiti precisi alle impugnazioni successive. Il concordato in appello rappresenta un momento di sintesi tra accusa e difesa che, una volta recepito dal giudice, stabilizza la sanzione inflitta.
La natura del concordato in appello
L’istituto previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale permette alle parti di accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e sulla rideterminazione della pena. Questa procedura semplificata mira a deflazionare il carico giudiziario, garantendo all’imputato una sanzione certa e spesso ridotta rispetto al primo grado.
Il limite del ricorso per Cassazione
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la congruità della pena stabilita tramite concordato in appello non possa essere oggetto di censura davanti alla Suprema Corte. Quando le parti indicano al giudice una scelta sanzionatoria specifica e questi la condivide, la valutazione di merito sulla proporzionalità della pena rimane preclusa ai giudici di legittimità.
Il caso della pena contra legem
L’unica eccezione che consente di impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato riguarda l’ipotesi di una pena determinata in modo illegale. Se la sanzione concordata dovesse risultare estranea ai limiti edittali o violare norme imperative, il ricorso sarebbe ammissibile. Tuttavia, la semplice insoddisfazione per l’entità della pena non costituisce un vizio di legge deducibile.
Analisi del reato di traffico di stupefacenti
Nel caso analizzato, l’imputato era stato condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti. La pena inflitta risultava ampiamente distante dal massimo edittale di venti anni previsto per la fattispecie. La corretta applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il rispetto dei limiti legali hanno reso il ricorso manifestamente infondato.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato che il ricorso evocava vizi di motivazione in modo meramente assertivo. La scelta sanzionatoria operata in sede di merito, essendo frutto di un accordo tra le parti, esula dalle impugnazioni sperimentabili in Cassazione. La sentenza impugnata ha rispettato pienamente i criteri di legalità della pena, rendendo la decisione del giudice di merito insindacabile sotto il profilo della congruità.
Le conclusioni
La decisione conferma il principio di auto-responsabilità delle parti nel processo penale. Chi sceglie di accedere a riti o procedure concordate accetta implicitamente la definitività della sanzione pattuita, purché questa rimanga nell’alveo della legalità. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Si può impugnare la pena decisa con concordato in appello?
No, la congruità della pena concordata non può essere contestata in Cassazione se l’accordo è stato validamente recepito dal giudice di merito.
Quali sono le eccezioni che permettono il ricorso dopo un concordato?
Il ricorso è ammesso solo se la pena applicata è illegale, ovvero se viola i limiti edittali o norme imperative di legge.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1638 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1638 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29 marzo 2022 emessa dalla Corte d’appello di Roma;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso, che peral evoca in termini meramente assertivi vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine a congruità della pena applicata, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pen da applicare. Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativ alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all’art. 73, co d.P.R. n. 309/1990 è punito con la pena fino a 20 anni e quella inflitta all’imputato risulta lontana dal massimo edittale e corretta risulta l’applicazione delle circostanze attenua generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Pre idente