Concordato in appello: i limiti invalicabili del ricorso
Il concordato in appello rappresenta uno strumento deflattivo fondamentale nel nostro ordinamento penale. Tuttavia, la sua sottoscrizione comporta limitazioni precise alla possibilità di ricorrere successivamente in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perché non sia possibile contestare la determinazione della pena dopo aver accettato un accordo.
Il caso e la decisione della Corte
La vicenda riguarda un soggetto condannato per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e lesioni personali aggravate. In secondo grado, la difesa e la Procura Generale avevano raggiunto un accordo sulla pena ai sensi dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il sistema del concordato in appello sia basato su una rinuncia consapevole a determinati motivi di impugnazione in cambio di una sanzione concordata. Contestare ex post il bilanciamento delle attenuanti significa violare la natura stessa dell’accordo processuale.
Limiti al ricorso in Cassazione
Secondo l’orientamento consolidato, il ricorso contro una sentenza di concordato è ammesso solo in casi tassativi. Tra questi rientrano i vizi relativi alla formazione della volontà della parte, il mancato consenso del pubblico ministero o la difformità della sentenza rispetto all’accordo raggiunto. Al contrario, sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati o sulla determinazione della pena, salvo il caso di pena illegale.
La sanzione è considerata illegale solo se non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge o se è di specie diversa da quella stabilita. Nel caso analizzato, la richiesta di una diversa valutazione delle attenuanti generiche non attiene all’illegalità della pena, ma al merito della decisione, ambito ormai precluso dall’accordo.
Implicazioni pratiche per la difesa
Scegliere la via del concordato richiede una valutazione strategica profonda. Una volta che il giudice d’appello ratifica l’accordo tra le parti, lo spazio di manovra per contestare la misura della pena si riduce drasticamente. La stabilità della decisione diventa la regola, garantendo certezza ma imponendo una rinuncia definitiva a contestazioni sul trattamento sanzionatorio.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato l’inammissibilità richiamando la funzione del concordato. Poiché la determinazione della pena è frutto di una negoziazione, le parti non possono dolersi di una scelta che esse stesse hanno concorso a determinare. La valutazione del giudice sulla congruità della pena concordata chiude il cerchio del merito, lasciando alla Cassazione solo il controllo sulla legittimità formale e sull’assenza di illegalità macroscopiche.
Le conclusioni
In conclusione, chi decide di accedere al concordato in appello deve essere consapevole che la sentenza sarà difficilmente attaccabile in sede di legittimità per questioni legate al quantum della pena. La decisione conferma il rigore della giurisprudenza nel tutelare l’affidabilità degli accordi processuali, evitando che il ricorso in Cassazione diventi uno strumento per aggirare impegni presi in sede di appello.
Si può contestare la pena dopo un concordato in appello?
No, non è possibile contestare la misura della pena concordata a meno che essa non sia illegale, ovvero fuori dai limiti previsti dalla legge.
Quali motivi sono ammessi per il ricorso in Cassazione in questi casi?
Il ricorso è ammesso solo per vizi nella formazione della volontà, mancanza di consenso delle parti o se la sentenza non rispetta l’accordo.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, solitamente tra mille e tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1177 Anno 2023
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1177 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la condanna del ricorrente per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenz e di lesioni personali aggravate.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativi al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, richiamato il costante orientamento di questa Corte in tema di concordato in appello, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti al determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legg (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.