Concordato in appello: perché la pena pattuita non è più contestabile
Il sistema penale italiano offre strumenti di deflazione processuale volti a semplificare l’iter giudiziario. Tra questi, il concordato in appello rappresenta un momento cruciale in cui accusa e difesa trovano un punto di incontro sulla sanzione da applicare. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che questa scelta comporta una rinuncia definitiva a contestazioni successive sull’entità della pena.
La natura dell’accordo tra le parti
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, permette alle parti di accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con contestuale rideterminazione della pena. Questo meccanismo si basa su una libera negoziazione. Quando l’imputato accetta una determinata misura della pena, tale decisione diventa vincolante una volta validata dal giudice di secondo grado.
Il limite del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha evidenziato che non è consentito denunciare violazioni di legge riguardanti l’entità della pena se questa è stata oggetto di concordato. Il motivo è semplice: l’imputato non può porre in discussione una misura che egli stesso ha contribuito a determinare e che è stata ritenuta congrua dal giudice di merito. Il controllo di legittimità non può intervenire su una valutazione di merito liberamente accettata.
L’accertamento della responsabilità
Un punto fondamentale toccato dall’ordinanza riguarda la stabilità dell’accertamento. L’accordo sulla pena avviene dopo che un giudice di primo grado ha già effettuato un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell’imputato. Nel momento in cui si accede al concordato, la responsabilità non è più oggetto di contestazione, rendendo la pena concordata il fulcro definitivo del provvedimento.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sul rilievo che il ricorso proposto mirava a contestare un elemento (l’entità della pena) sottratto alla disponibilità del sindacato di legittimità a causa della modalità definitoria prescelta. Poiché la pena inflitta era inferiore a quella del primo grado e frutto di un accordo validato, il ricorso è stato ritenuto privo di fondamento giuridico e, pertanto, inammissibile.
Le conclusioni
In conclusione, chi sceglie la via del concordato in appello deve essere consapevole che la determinazione della pena diventa definitiva. Il tentativo di impugnare tale decisione in Cassazione non solo è destinato al rigetto, ma comporta anche sanzioni pecuniarie accessorie, come la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Si può impugnare la pena decisa con concordato in appello?
No, la pena liberamente concordata tra le parti e validata dal giudice non può essere contestata in Cassazione poiché frutto di un accordo negoziale.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro il concordato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria, solitamente in favore della Cassa delle ammende.
Qual è il presupposto del concordato in appello?
Il presupposto è un accordo tra accusa e difesa sui motivi di appello e sulla pena, che deve essere successivamente ritenuto congruo dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1020 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1020 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso al-le parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 27386/2022
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pe
Considerato che il motivo proposto – con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge concernente l’entità della pena inflitta – non è consentito alla luce della modal definitoria prescelta, poiché l’imputato non può porre in discussione la misura della pen liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l’accordo sulla pena avviene all’esito di un accertament cognizione piena della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e n più oggetto di contestazione da parte dell’appellante.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità d procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve esser condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il consigliere estensore
Il Presidente