Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12435 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12435 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 25/09/1967
avverso la sentenza del 04/06/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, per quanto q rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua V in data 15 ottobre 2021, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al rea cui agli artt. 110-629 cod. peri., ha rideterminato la pena, in accoglime concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo d ricorso con cui lamenta la mancata motivazione in ordine all’aggravante di all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. proc. pen., seppure menzionata nel gi di bilanciamento.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
COGNOME ha rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo quelli sull’aggr mafiosa e sul trattamento sanzionatorio (cfr. sentenza impugnata, p. 3, e ve dell’udienza del 4 giugno 2024: «A questo punto le parti intendono chied l’applicazione di pena concordata nei seguenti termini: esclusa art. 416(metodo mafioso), riconosciute le circostanze 62-bis c.p. preval sull’aggravante dell’aver agito in più persone riunite, la pena finale di anni 4 di reclusione ed € 400,00 di multa»).
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avv la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora d motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al conc in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al cont difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglia relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018 Gueli, Rv. 272969-01) e all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755-01), necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul della pena. Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo pro dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appe la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878-01).
Gli ulteriori profili circostanziali restano, dunque, cristallizzat formalizzazione del negozio abdicativo, al pari di ogni altro elemento influent calcolo della pena.
Il procedimento deve, pertanto, essere definito senza formalit procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen e il ricorrente condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammen da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa eme dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presid n e