Concordato in appello: i limiti del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno strumento deflattivo fondamentale nel nostro ordinamento penale, ma comporta precise limitazioni per quanto riguarda le successive fasi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della ricorribilità quando le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena.
Il caso e la normativa di riferimento
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello che aveva recepito un accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. L’imputato, nonostante l’intesa raggiunta, ha tentato di impugnare la decisione in Cassazione lamentando una violazione dei criteri di determinazione della pena previsti dall’art. 133 c.p. e un vizio di motivazione.
L’art. 599-bis c.p.p., introdotto dalla riforma del 2017, permette alla Corte di Appello di decidere in camera di consiglio quando le parti concordano sull’accoglimento dei motivi di appello, rinunciando contestualmente agli altri. Questo meccanismo mira a velocizzare il processo, ma richiede una consapevolezza totale delle rinunce effettuate.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La giurisprudenza consolidata stabilisce che, una volta perfezionato il concordato in appello, sono ammissibili solo i ricorsi che riguardano la formazione della volontà della parte, il consenso del Procuratore Generale o l’eventuale difformità della sentenza rispetto all’accordo.
Non è invece possibile contestare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento o, come nel caso di specie, i criteri di dosimetria della pena. L’accordo delle parti sui punti concordati implica infatti una rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza nel successivo giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche del concordato
La rinuncia ai motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena oggetto di accordo, si estende anche alle questioni rilevabili d’ufficio. L’unica eccezione ammessa riguarda l’irrogazione di una pena illegale, ovvero una sanzione che fuoriesce dai limiti edittali o che non è prevista dall’ordinamento per quella specifica fattispecie di reato.
Le motivazioni
La Corte ha motivato l’inammissibilità sottolineando che la natura pattizia del concordato in appello è incompatibile con una successiva contestazione dei criteri di calcolo della pena. Se l’imputato accetta una determinata sanzione in cambio dell’accoglimento parziale dei motivi di gravame, non può successivamente lamentare che il giudice non abbia motivato a sufficienza sulla congruità di quella stessa pena concordata.
Il ricorso è stato dunque ritenuto privo di fondamento giuridico, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella presentazione dell’impugnazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma il rigore della Cassazione nel preservare la stabilità degli accordi processuali. Il concordato in appello non è una semplice tappa interlocutoria, ma un atto definitivo che chiude la porta a contestazioni di merito sulla pena. Chi sceglie questa via deve essere consapevole che la possibilità di un ulteriore ricorso è limitata a vizi procedurali gravissimi o all’illegalità della pena stessa.
Si può ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Sì, ma il ricorso è limitato a vizi sulla formazione della volontà, sulla mancanza di consenso del Procuratore o se la sentenza non rispetta l’accordo raggiunto.
È possibile contestare la misura della pena concordata?
No, l’adesione al concordato comporta la rinuncia a contestare i criteri di determinazione della pena, a meno che la sanzione non sia palesemente illegale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11428 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11428 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. n.
Rilevato che con il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME, il difensore di fiducia deduce, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen. ed il correlato vizio di omessa motivazione sul punto;
rilevato che, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo;
ritenuto, quanto ai vizi denunciabili, che è stato affermato che nell’applicazione di tale norma è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
ritenuto, in particolare, quanto alla mancata valutazione dei motivi in tema di trattamento sanzionatorio ex art. 133, cod. pen., che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche quelli concernenti il trattamento sanzionatorio oggetto di concordato, in quanto l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 27 febbraio 2026
(711,r.’
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