Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42211 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42211 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Taranto; COGNOME NOME, nato DATA_NASCITA a Taranto; COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Taranto; COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Taranto; COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Taranto; COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Taranto; COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Taranto; COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Crispiano ( TA); COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Taranto; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Taranto; avverso la sentenza del 17/01/2022 della corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME NOME che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, il rigetto dei ricorsi di COGNOME NOME e
COGNOME NOME, l’annullamento della sentenza nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio, e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME per essere il reato estinto per morte del reo. udite le conclusioni del difensore di parte civile AVV_NOTAIO quale sostituto porcessuale dell’AVV_NOTAIO che si è riportato alle conclusioni depositate unitamente alla nota spese;
udite le conclusioni dei rispettivi difensori degli imputati, con richiesta p COGNOME NOME di annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per morte del reo, per COGNOME NOME l’accoglimento del ricorso, per COGNOME NOME l’accoglimento del ricorso, per COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME l’accoglimento dei ricorsi, per COGNOME NOME l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La corte di appello di Lecce, con sentenza del 17 gennaio 2022 riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Lecce del 27 gennaio 2021 e assolveva COGNOME NOME dai reati di cui ai capi 8 e 13 per non aver commesso il fatto, rideterminandone la pena a carico; applicava la pena concordata a taluni degli imputati e concesse a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME le attenuanti generiche, ritenendole per i primi tre prevalenti sulla recidiva, rideterminava e riduceva la relativa pena. Confermava nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la suindicata sentenza, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME.
COGNOME NOME, con l’unico motivo proposto ha rappresentato vizi di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo 13, con riguardo al trattamento sanzionatorio applicato. Si contesta la mancata riduzione della pena base e degli aumenti di pena per la continuazione. La pena base applicata per il reato ex art. 73 del DPR 309/90 sarebbe immotivatamente eccessiva, non avendo la corte di appello aggiunto nulla circa la scelta dosimetrica rispetto alla decisione di confermare il trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice. Egualmente si osserva con riferimento agli aumenti di pena per la continuazione.
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COGNOME NOME, con il primo dei due motivi proposti ha dedotto vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al reato ex art. 73 del DPR 309/90 di cui al capo 11 di imputazione. Oltre alla contraddizione derivante dall’avere assolto il ricorrente dal reato associativo di cui al capo 8) per condannarlo, invece, per uno dei reati scopo del sodalizio, si rileva il vizio del travisamento del fatto con GLYPH riferimento all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, atteso che sarebbero inidonee a dimostrare la sussistenza del reato e la responsabilità dell’imputato. Anche per l’assenza di ogni riscontro oltre che per la genericità. In proposito, si richiamano passaggi di alcune conversazioni captate, contestandone la significatività rispetto al reato e alla riconducibilità all’imputato.
Con il secondo motivo, ha rappresentato vizi di violazione di legge e motivazione in ordine agli artt. 62 bis cod. pen. e 99 cod. pen. oltre che vizi di motivazione riguardo al trattamento saznionatorio, con riguardo alla pena base determinata in ordine al capo 11. Non sarebbe stata spiegata la decisione sul diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e sulla applicazione della recidiva, anche riguardo ai motivi di gravame proposti sul punto e che dovrebbero ritenersi integralmente richiamati in ricorso. La corte avrebbe solo tenuto conto, con approccio formale, dei precedenti penali a carico, senza peraltro considerarne la risalenza e avrebbe trascurato di fare ricorso alle attenuanti generiche per adeguare la pena al fatto. Si aggiunge che sarebbe eccessiva la pena base stabilita, rispetto alla quale la corte non avrebbe motivato
COGNOME NOME, con un unico motivo ha rappresentato in rubrica vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen., con riguardo al reato ex art. 74 del Dlgs. 74/2000 e con riguardo al ruolo apicale attribuitogli. La corte non avrebbe indicato gli elementi probatori ovvero le condotte realizzate, a sostegno della predetta statuizione.
Avendo assolto dalla medesima contestazione qui in esame il fratello NOME, la corte avrebbe dovuto ridefinire le condotte dei due germani, non limitandosi solo ad elidere il ruolo di NOME, incorrendo in vizi di illogicit contraddittorietà.
La motivazione sarebbe contraddittoria anche considerando il metodo adottato per assolvere NOME, sviluppato partendo dall’analisi dei reati fine, laddove invece tale metodo non sarebbe stato seguito per l’attuale ricorrente, affermandone il ruolo con una serie di generalizzate attribuzioni. Mentre, se la corte avesse seguito il metodo usato per NOME avrebbe dovuto assolvere anche il fratello NOME.
A sostegno di ciò si cita un passaggio della prima sentenza, in cui in relazione al reato fine di cui al capo 9) – di cui si precisa l’assenza di ogni censura per intervenuta rinunzia ai motivi di appello – non si diversifica il ruolo di COGNOME NOME rispetto al fratello poi assolto in secondo grado, così da concludersi la critica osservando che con la sopravvenuta assoluzione del fratello NOME non si potrebbe più leggere e parlare, come nella prima sentenza, in senso duale per la resposnabilità del ricorrente quanto alla descrizione di condotte criminali ascritte. Con difetto quindi di motivazione.
Si osserva poi che il ricorrente è stato assolto dal capo 10.
Quanto al capo 11, si rileva che l’imputazione ruoterebbe solo attorno alla figura di COGNOME NOME, richiamandosi a tal fine passaggi della prima sentenza nonché un passaggio argomentativo di quella impugnata.
Quanto al capo 12 – anche esso pur sempre non contestabile, si osserva, quanto alla relativa decisione, per rinunzia ai motivi di appello -, e sempre riferito anche esso a reato fine, si richiama la prima sentenza, per stralcio, per evidenziare il mancato coinvolgimento del ricorrente.
Considerazioni analoghe a quelle sopra sintetizzate, quanto alla rappresentazione di decisioni sui reati fine che in ultima analisi condurrebbero ad escludere il ricorrente dal ruolo attribuitogli a capo del sodalizio, sono formulate in ricorso riguardo al capo 13, rispetto al quale il ricorrente non assumerebbe alcuna posizione di sovraordinazione.
COGNOME NOME deduce vizi di mancanza e illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato.
COGNOME NOME con unico motivo deduce vizi di motivazione e di violazione di legge anche processuale in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. La corte avrebbe risposto con motivazione apparente ad un motivo di gravame sollevato in punto di violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., nella misura in cui mentre il capo di imputazione n. 8 rappresentava per il ricorrente il ruolo di entraneo al sodalizio, quale gestore di una piazza di spaccio, la condanna lo avrebbe descritto come “acquirente extraneus al sodalizio”.
COGNOME NOME deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. La corte avrebbe dovuto motivare sulla mancata esclusione della recidiva di cui all’art. 99 comma 4 cod. pen., erroneamente applicata al ricorrente e di cui si chiede l’esclusione.
COGNOME NOME con il primo motivo ha dedotto vizi di violazione di legge in ordine alla aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen., osservando
come per le mansioni operative svolte il ricorrente non avrebbe potuto essere qualificato come incaricato di pubblico servizio, qualifica quest’ultima inerente il presupposto per potere validamente applicare, nel caso concreto, la predetta circostanza. Inoltre, difetterebbe comunque il requisito dell’abuso di poteri e della violazione di doveri, elementi questi non valutati dalla corte di appello
Con il secondo motivo rappresenta il vizio di motivazione in ordine alla aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen. In proposito, l motivazione sarebbe apparente non avendo la corte argomentato sulle nozioni di abuso e di violazione di doveri di cui alla predetta fattispecie. Così non rispondendo alle doglianze difensive.
Con il terzo motivo rappresenta il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendosi i giudici semplicemente riportati a quanto statuito al riguardo in primo grado.
COGNOME NOME con il primo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine agli artt. 62 bis e 99 cod. pen nonché 442 cod. proc. pen. A fronte di una ritenuta riduzione di un terzo, per le generiche, della pena base fissata nella misura di anni 6 di reclusione ed euro 18000 di multa, la corte avrebbe proceduto ad una non conforme riduzione della reclusione di soli 6 mesi, senza peraltro decurtare la pena pecuniaria. Quanto al confermato aumento complessivo per la continuazione, pari ad anni 3 di reclusione ed euro 3000 di multa, la corte, accanto alla previsione di un aumento di mille euro di multa per il capo 13 avrebbe stabilito un aumento con pena pecuniaria di euro 2000 in ordine al reato ex art. 74 del DPR 309/90, che non contempla la sanzione pecuniaria. Pertanto, si sarebbe dovuti giungere alla determinazione di una pena di seguito alla applicazione RAGIONE_SOCIALE generiche e all’aumento per la continuazione pari, alla fine, a sette anni di reclusione ed euro 13000 di multa, con successiva riduzione per il rito e pena finale pari ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 8667,00 di multa. L’incertezza sulle scelte in tema di trattamento sanzionatorio imporrebbe alfine l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo rappresenta la violazione degli artt. 29 e 32 cod. pen., con riguardo al capo 13. Ove si intendesse che il giudice di appello avrebbe ritenuto di procedere ad una decurtazione massima della pena per le attenuanti generiche, non si sarebbe potuta confermare la prima sentenza riguardo alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Peraltro, effetti preclusivi sarebbero emersi anche rispetto all
interdizione per la durata di cinque anni. Analoghe considerazioni si formulano riguardo alla interdizione legale di cui all’art. 32 cod. pen.
COGNOME NOME deduce con il primo motivo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 635 secondo comma n. 1 cod. pen. Si contesta al riguardo la interpretazione di conversazioni intercettate, che non fornirebbero la prova certa in ordine alla colpevolezza del ricorrente E dalle intercettazioni al più emergerebbe un tentativo del reato contestato.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La corte non avrebe motivato sulla diversa posizione del ricorrente rispetto al coimputato COGNOME, assolto per particolare tenuità del fatto. Laddove l’unico elemento di diversificazione sarebbe costituito da precedenti penali a carico dello COGNOME, integrante circostanza non ostativa alla applicazione della fattispecie invocata.
COGNOME NOME deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancata motivazione degli elementi a carico dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo proposto da COGNOME NOME è manifestamente infondato. La corte di appello, da una parte, ha riconosciuto le attenuanti generiche, dall’altra dopo avere precisato di non potere emendare l’errore del primo giudice, che ha individuato come più grave il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, ha per esso confermato la pena base già statuita in primo grado e pari ad anni 8 e mesi 6 di reclusione, definendola congrua. Per poi procedere alla riduzione della stessa ex art. 62 bis cod. pen., ed all’aumento per la continuazione, definendo congrui gli aumenti indicati dal primo giudice. Posto che la pena edittale per il reato ex art. 73 citato, per cui è intervenuta condanna, è ricompresa tra i sei e venti anni di reclusione con la multa da euro 26.000 ad euro 260.000, e la pena finale stabilita è risultata pari a sei anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 14.000 di multa, emerge come, tanto con riguardo alla pena base che con riferimento al trattamento sanzionatorio finale, è stata stabilita una pena pressocchè vicina ai minimi o di poco discosta dagli stessi ( per tale ultimo aspetto avendo riguardo alla pena base inizialmente stabilita). Pertanto il giudice, che va ribadito, ha indicato come congrue le valutazioni di pena confermate – peraltro a fronte di un gravame che si è limitato, secondo un riepilogo dello stesso rimasto incontrastato e quindi allo stato insuperabile nei
suoi contenuti ( cfr. sul punto 1. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01 Ciccarelli), ad invocare la riduzione di pena attraverso il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE generiche e una minore pena base e minori aumenti, senza altre specificazioni -, ha determinato il trattamento sanzionatorio in linea con gli indirizzi di legittimità – per cui la determinazion della pena, tra il minimo ed il massimo edittale, rientra tra i poteri discrezional del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, come nel caso di specie, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen – (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 – 01). A tale ultimo proposito, si è precisato più volte che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 46412 de 05/11/2015 Rv. 265283 – 01).
2. Riguardo al primo motivo dedotto da COGNOME NOME, relativo a vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al reato ex art. 73 del DPR 309/90 di cui al capo 11 di imputazione, nel quadro di una contestata interpretazione RAGIONE_SOCIALE intercettazioni valorizzate dai giudici, oltre che per l’assenza di ogni riscontro alle stesse, si deve rilevare che i giudici, nelle due conformi sentenze sul punto hanno offerto una ricostruzione unitaria (e non frammentaria come operato dalla difesa) nonchè ragionevole, RAGIONE_SOCIALE conversazioni, valorizzandone anche gli stessi riferimenti al nome del ricorrente e la significatività RAGIONE_SOCIALE stesse derivante anche dalla valorizzazione dei contenuti nel quadro di una lettura progressiva e interconnessa RAGIONE_SOCIALE medesime conversazioni. Di talchè, trova piena affermazione in questa sede il principio per cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 – , n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389 – 01). Va aggiunto che la valutazione RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, diversamente da quanto obiettato, non richiede riscontri, ma è sufficiente una lettura coerente e ragionevole RAGIONE_SOCIALE stesse che possa condurre ad un quadro probatorio o indiziario adeguato. Infatti, gli elementi di prova raccolti nel cors RAGIONE_SOCIALE intercettazioni di conversazioni, anche ove non abbia partecipato
l’imputato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5 – za n. 40061 del 12/07/2019 Rv. 278314 – 02; cfr. in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, Sez. 6 -, n. 5224 del 02/10/2019 (dep. 07/02/2020 ) Rv. 278611 – 02). Va aggiunto che, diversamente da quanto effettuato con il ricorso proposto, la disamina critica di dichiarazioni intercettate non può prerscindere dalla allegazione, integrale, RAGIONE_SOCIALE stesse. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l’omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Rv. 265053 – 01).
3. Riguardo al secondo motivo, va premesso che la censura diretta alla riduzione di pena e quindi inerente alla deduzione di eccessività è stata formulata, secondo la corte di appello ( cfr. pag. 3), in modo generico, così da essere dichiarata inammissibile, senza che sul punto sia stata opposta, in ricorso, alcuna critica. Per essa quindi, meramente reiterata in questa sede senza affrontare le ragioni del rigetto, consegue la dichiarazione di manifesta infondatezza. Permangono quindi da esaminare i rilievi proposti riguardo le attenuanati generiche e la recidiva. Le prime sono escluse per la personalità delinquenziale del ricorrente desunta da numerosi precedenti penali, anche specifici, e da carichi pendenti, e le medesime considerazioni, accompagnate dal rilievo per cui attraverso i fatti ascritti nel presente procedimento l’imputat avrebbe dato dimostrazione di non avere mutato la propria condotta di vita, continuando ad avvalersi dell’acquisito prestigio criminale, sono state poste a base della ritenuta operatività della recidiva. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, quindi, la corte sui punti qui controversi ha formulato una più che adeguata motivazione. Deve aggiungersi che nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a qu ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 Rv. 259899 01).
L’unico motivo proposto da COGNOME NOME, nella parte incentrata sulla critica al metodo – non basato sulla analisi dei reati fine- seguito dai giudici per attribuire allo stesso un ruolo apicale nel sodalizio, è manifestamente infondato. In proposito, va rilevato che di tratta di una prospettazione concettualmente e
giuridicamente errata.
Va osservato che, al di là della maggiore o minore funzionalità della tecnica redazionale prescelta nei singoli casi concreti, rispetto ad un discorso afferente l’adesione ad un reato associativo ed al ruolo ivi assunto (unico profilo quest’ultimo non fatto oggetto di rinunzia in appello assieme al tema del trattamento sanzionatorio), sia che essa consista nella previa esposizione ed analisi dei reati fine sia che si articoli nella diretta disamina di condotte di p sé rilevanti sul piano della gestione del sodalizio, la stessa non è di per sé incidente sulla validità della motivazione così elaborata. Sia in ragione della insussistenza di una tipicità espositiva al riguardo, sia perché, se è vero che, da una parte, in considerazione dell’autonomia tra reato associativo e reato-fine, la commissione di reati di cui all’art. 73, D.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo, è altrettanto vero, dall’altra, che essa può costituire indic sintomatico dell’esistenza dell’associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, COGNOME, Rv. 240843; sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646).
In altri termini, il tema della validità della motivazione concerne solo la sistemazione e illustrazione razionale dei fatti a conoscenza del giudice e la logica che presiede alla loro ricostruzione e valutazione. In tale prospettiva, l’analisi dei reati fine può ben essere utilmente funzionale alla ricostruzione della sussistenza degli elementi costitutivi di un sodalizio criminoso come del ruolo in esso assunto, ma non costituisce l’impostazione critica tipica ed esclusiva; ed è solo frutto dell’autonoma scelta, da parte del giudice, dell’articolazione del ragionamento probatorio, neutra quanto al tema della adeguatezza o meno del medesimo, il ricorso o meno alla valutazione di reati fine.
Quanto alla motivazione specifica in ordine al ritenuto ruolo apicale, la corte di appello ha richiamato le conversazioni valorizzate con la prima sentenza, rappresentate come indicative dello svolgimento di una attività, da parte del ricorrente, attraverso cui lo stesso si occupava dei momenti più delicati riguardanti il sodalizio, impartiva direttive, convocava sodali, intretteneva rapporti con fornitori, realizzava atti di diretta gestione della organizzaizone disponeva dei relativi profitti. Si tratta di una chiara quanto congrua esplicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al ruolo individuato in capo al ricorrente,
operata attraverso una più che valida valorizzazione di conversazioni, rimaste sul punto incontestate, e che, per quanto già in precedenza rievato sulla possibile valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE stesse, ben possono fondare un valido ragionamento giiuridico.
Rispetto a tale sussistente e coerente motivazione, specificamente riferita al ricorrente, la difesa ha opposto solo la non pertinente rilevazione di una necessaria rielaborazione della prima sentenza in termini riferiti al solo ricorrente e non allo stesso assieme al fratello ( siccome assolto), formulando in tal modo rilievi di tipo essenzialmente formale oltre che illogici, atteso che concettualmente l’esclusione di taluno dalla commissione di alcune condotte non implica, di per sé, alcun automatico ostacolo logico nel ritenere l’altro pur sempre coinvolto nella stessa attività; inoltre il ricorrente ha solo sollevat un’assertiva lamentela della assenza di indicazione di specifiche condotte, siccome generica e del tutto infondata rispetto a quanto invece esplicitamente e puntualmente rilevato dai giudici, oltre che, per tali ultime ragioni, priva d specificità estrinseca, non misurandosi proprio con le argomentazioni che si assume – erroneamente – essere inesistenti. In proposito, occorre altresì ribadire che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
6. Il motivo dedotto da COGNOME NOME, inerente vizi di mancanza e illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato, è manifestamente infondato, siccome lo stesso è stato determinato a seguito di concordato in appello ex art. 599 bis cod. pen. Infatti, la censura in parola risulta preclusa a fronte dell’intervenuto concordato sui motivi di appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell’accordo in ordine ai punti concordati, dall’altra, ha comportato l rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, COGNOME, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005 dep. 2006, COGNOME, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000 dep. 2001, COGNOME, Rv. 249269), quand’anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, (cfr., Sez. 3, n. 50 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, NOME, Rv. 259825) Tali principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità
t
con riguardo al previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen., sono direttamente applicabili all’attuale previsione del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo processuale. Questa corte ha anche evidenziato (Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019 Rv. 277196 – 01) che la diversa fisionomia del «patteggiamento in appello» di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen. rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal diverso contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) -, comporta che le ipotesi l’annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono sicuramente più limitate di quelle previste dall’art. 448-bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l’illegalità della pena, che costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207).
7. Secondo l’unico motivo proposto da COGNOME, vi sarebbe stata una motivazione apparente nel rispondere ad un motivo di gravame sollevato in punto di violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. nella misura in cui, mentre il capo di imputazione n. 8 rappresentava per il ricorrente il ruolo di entraneo al sodalizio quale gestore di una piazza di spaccio, la condanna lo avrebbe descritto come “acquirente extraneus al sodalizio”. La critica è manifestamente infondata, atteso che con motivazione chiara e quindi nient’affatto apparente, la corte ha spiegato come, tra la contestazione e la sentenza, da una parte, emerge la coincidenza di un medesimo nucleo comune comportamentale, a fronte di droga acquisita e venduta su piazza di spaccio di competenza del ricorrente, dall’altra, ha sottolineato che l’imputato è stato messo in condizioni, anche alla luce di quanto evidenziato dal Gup a pagina 285 della sua sentenza, di conoscere tutti gli atti di indagine e di difendersi pienamente sul punto. Per cui deve ribadirsi il principio, sostenuto anche in sentenza, secondo il quale in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio
e,
suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Ud. Rv. 248051 – 01). Inoltre, l’accertamento, nel corso del processo, di una diversa forma di estrinsecazione della condotta che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l’enunciazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE circostanze ascritte all’imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione – riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibil dall’imputato – purché l’imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l’accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile. (cfr. in tema, Sez. 2 – n. 6560 del 08/10/2020 (dep. 19/02/2021 ) Rv. 280654 – 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 Rv. 205619 – 01).
Riguardo all’unico motivo di COGNOME NOME, esso è inammissibile per le medesime ragioni già esposte con riguardo a COGNOME, cui si rinvia, avendo l’imputato concordato la pena applicata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
In ordine al primo motivo dedotto da COGNOME NOME in relazione alla aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen., va osservato che è del tutto fondata la tesi della corte di appello qui contestata. Infatti, questa Cort ha precisato, innanzitutto, che l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 9 riguard una modalità dell’azione, per cui, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, essa non si applica a taluno perché è pubblico ufficiale, qualità personale, ma perché ha abusato dei poteri inerenti alla pubblica funzione, e come tale rientra dunque nelle circostanze oggettive di cui all’art. 70 c.p., n. 1, (Sez. 6, n. 53687 del 25/11/2014 Ud. Rv. 261870 – 01Sez. 6^, 27 marzo 2004, n, 14973); inoltre, come pure evidenziato in sentenza, è configurabile la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 9, cod. pen., se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell’agente, non essendo necessaria l’esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell’abuso o i doveri violati ed il compimento del reato (Sez. 5 – , n. 9102 del 16/10/2019 (dep. 06/03/2020 ) Rv. 278662 – 01). Quanto alla ulteriore deduzione per cui i giudici non avrebbero valutato la concreta sussistenza del requisito dell’abuso di poteri e della violazione di doveri, si osserva che nel riepilogo del motivo qui
in esame, riportato in sentenza, e non contestato, emerge che la difesa con riguardo alla aggravante in esame avrebbe solo sostenuto la sua inconfigurabilità in ragione del fatto per cui le mansioni dell’imputato non sarebbero rientrate nella nozione di incaricato di pubblico servizio, senza quindi nulla aggiungere in tema di sindacato circa la sussitenza dell’abuso o della violazione dei doveri. Quest’ultima censura è quindi nuova e inammisisbile, secondo il principio più volte affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 01 Ciccarelli).
Atteso che anche il secondo motivo attiene a questo medesimo tema, è anche esso inammissibile siccome nuovo.
Quanto al terzo motivo, dedotto in ordine alla mancata motivazione del trattamento sanzionatorio, va precisato, anche alla luce del principio immediatamente sopra citato, che dal riepilogo del gravame risulta che il ricorrente si sarebbe limitato solo a chiedere un riconoscimento di un più favorevole giudizio di valenza tra le attenuanti generiche e la predetta aggravante: rispetto a tale richiesta la corte ha adeguatamente motivato, richiamando sul punto espressamente la prima sentenza ed escludendo l’emersione, alla luce degli atti e RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, di element giustificativi del diverso giudizio di bilanciamneto invocato. Senza che su tale punto, unico censurabile in questa sede, sia stata avanzata alcuna specifica critica. E senza quindi che possa ritenersi ammissibile l’attuale più ampia, quanto nuova doglianza, in punto di mancata motivazione del trattamento sanzionatorio confermato.
Il primo motivo dedotto da COGNOME NOME attiene a vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine agli artt. 62 bis e 99 cod. pen nonché 442 cod. proc. pen. Esso è fondato. E impone la considerazione congiunta anche del correlato secondo motivo. A fronte di una pena finale indicata in dispositivo pari ad anni 6 di reclusione ed euro 14 000 di multa, la corte in motivazione ha stabilito una ritenuta riduzione, per le generiche (ritenute prevalenti sulla recidiva), di un terzo della pena base, fissata nella misura di anni 6 di reclusione ed euro 18000 di multa, ma ha operato la
relativa riduzione in soli 4 mesi ( ben inferiori al terzo indicato), senza peraltr decurtare la pena pecuniaria. Ha poi confermato gli aumenti per la continuazione come già disposti in primo grado. Per cui la pena finale stabilita in dispositivo non appare coerente con la relativa motivazione di cui alla sentenza. Consegue la rideterminazione, possibile ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., della pena finale, in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa, così stabiliti, anche tenendo conto, quanto al calcolo della continuazione, della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (in motivazione, Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 Rv. 273750 – 01) per cui “se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave”: pena base anni sei di reclusione ed euro 18000 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva ad anni quattro ed euro 12000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni sette ed euro 15 000 di multa, ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata; conseguentemente sostituendosi nei confronti del ricorrente l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni cinque e revocandosi l’interdizione legale. Si impone quindi sul punto l’annullamento senza rinvio della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio come sopra determinato.
Riguardo a COGNOME NOME, risultando agli atti l’intervenuto decesso la sentenza impugnata deve essere annulata senza rinvio nei suoi confronti per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
Inammissibile è il ricorso di COGNOME NOME, trattandosi di una censura non consentita a fronte della concordata pena in appello ex art. 599 bis cod. pen.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa, sostituendo nei suoi confronti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni cinque e revocando l’interdizione legale. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato COGNOME NOME alla
refusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE (Già RAGIONE_SOCIALE) che liquida in complessivi euro 3642, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa, sostituendo nei suoi confronti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni cinque e revocando l’interdizione legale. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato COGNOME NOME alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE (Già RAGIONE_SOCIALE) che liquida in complessivi euro 3642, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2023.