Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41772 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 41772 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARTINENGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decis del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo, – che aveva dichiar NOME COGNOME colpevole di plurimi fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documen inerenti a diverse società, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione, – ha rati l’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen, applicando, previa esclusione della contestata recidiva, e riconosciute le circostanze attenuanti gener equivalenti alle residue aggravanti, la pena finale di anni tre e mesi dieci di reclusione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, il quale svolge un unico motivo, denunciando carenza assoluta di motivazione ordine al calcolo della pena, per avere omesso, la Corte territoriale, di motivare in ord criteri di determinazione della pena base e all’entità dei singoli aumenti, con ricadute in s esecuzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
E’ ricorrente, nella giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione del principio a ten quale si considera inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rile d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in a quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giud legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 04/06/2018, Casero Rv. 273194)
1.1 Per altro verso, in tema di concordato in appello, si afferma che, mentre è ammissibi ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al con del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudic (ex multiis, Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019 -dep. 04/02/2020,Rv. 278142; Cass., Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018 -dep. 09/07/2018, Rv. 272969), sono, invece, inammis doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di pr ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione dell siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, d Rv. 278170). Da qui la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso.
2.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di p ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Con igliere estensore Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual al pagamento della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 12 settembre 2023