Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51053 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 51053 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da
1.NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – il 13/03/2023;
visti gli atti ed esaminati i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
In tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
Né, sotto altro profilo, è stato dedotto alcunchè sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte a sostituire d’ufficio la pena detentiva ovvero a qualificare diversament il fatto per cui si procede.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.