Concordato in appello: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno strumento deflattivo fondamentale nel nostro ordinamento penale, ma porta con sé conseguenze precise sulla possibilità di impugnare la decisione finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché, una volta raggiunto l’accordo tra le parti, lo spazio per un ulteriore ricorso si restringa drasticamente.
Il caso e il ricorso per vizio di motivazione
La vicenda trae origine da una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., ovvero mediante l’istituto del concordato in appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia, la natura stessa dell’accordo processuale preventivo pone dei paletti rigidi alla successiva fase di legittimità.
La natura dell’accordo tra le parti
Quando accusa e difesa concordano sull’accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello, si instaura un vincolo che limita la discrezionalità del giudice e, parallelamente, il diritto delle parti a contestare la decisione in un momento successivo. Questo meccanismo è volto a garantire la stabilità delle decisioni nate da una convergenza di volontà.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nel principio consolidato secondo cui l’accordo sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza nel successivo giudizio di Cassazione. Non è possibile, in altri termini, accettare un beneficio in termini di pena e poi contestare la motivazione della sentenza che quel beneficio ha recepito.
Le eccezioni alla regola generale
Esistono tuttavia dei casi limite in cui il ricorso rimane esperibile nonostante il concordato in appello. La giurisprudenza ammette l’impugnazione solo se:
1. Viene irrogata una pena illegale.
2. Sussistono vizi relativi alla formazione della volontà della parte nel prestare il consenso.
3. Il contenuto della pronuncia del giudice è difforme dall’accordo raggiunto.
Poiché nel caso in esame non è stata riscontrata alcuna di queste anomalie, il ricorso non ha potuto trovare accoglimento.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la decisione sottolineando che la rinuncia a dedurre doglianze è un effetto automatico dell’accordo ex art. 599-bis c.p.p. Tale rinuncia copre anche le questioni rilevabili d’ufficio, a meno che non si tratti di illegalità della pena. La stabilità del sistema processuale richiede che le parti siano vincolate alle scelte strategiche effettuate durante il giudizio di secondo grado, impedendo un uso strumentale del ricorso in Cassazione per rimettere in discussione quanto già pattuito.
Le conclusioni
In conclusione, chi sceglie la via del concordato in appello deve essere consapevole che la sentenza emessa sarà difficilmente attaccabile in Cassazione. L’inammissibilità del ricorso comporta, inoltre, pesanti conseguenze economiche: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, non essendo stata ravvisata l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Cosa comporta l’accordo sui motivi di appello?
L’accordo implica la rinuncia a contestare ulteriormente i punti concordati nel successivo giudizio di legittimità davanti alla Cassazione.
Esistono eccezioni alla rinuncia del ricorso?
Sì, è possibile ricorrere solo per pena illegale o per vizi legati alla formazione della volontà e del consenso delle parti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48719 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48719 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
/dato avviso alle partil udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio motivazione con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.