Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5932 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5932 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME n. in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 3/10/2025
dato atto che si è proceduto a trattazione ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 25/3/2025 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, riduceva ad anni uno, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 450,00 di multa la pena inflitta a NOME COGNOME per i delitti di rapina impropria, danneggiamento, resistenza a p.u. e lesioni aggravate ascrittigli in rubrica.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato deducendo la mancanza di motivazione in ordine all’adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. In tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 27296901; Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01). Nella specie il difensore lamenta
del tutto genericamente il difetto di motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio, convenuto e pedissequamente recepito, profilo in ordine al quale è, peraltro, carente l’interesse all’impugnazione.
4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME