Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10425 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10425 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente avverso la sentenza del 11/12/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA NOME NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impunato ed il ricorso.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 11/12/2025, in parziale riforma della sentenza resa ad esito di rito abbreviato dal G.i.p. presso il Tribunale di Locri del 14/05/2024, su richiesta dei ricorrenti e con il consenso del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo alla rideterminazione della pena, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per i delitti rispettivamente ascritti agli stessi in rubrica.
2.Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME e COGNOME NOME deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. perchØ la decisione era stata resa in assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità senza alcuna valutazione degli atti di indagine, in presenza di mere clausole di stile.
3.Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivi non consentiti. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen.
4.Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: ‘In tema diconcordatoinappello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.’ (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME,
– Relatore –
Ord. n. sez. 439/2026
CC – 13/02/2026
Rv. P_IVA-01).
5.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME