Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9625 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9625 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzioNOMErio, è manifestamente infondato in quanto censura vizi che non ricorrono nel testo della sentenza impugnata;
che, invero, con la prima censura i ricorrenti più specificamente lamentano che, una volta recepito l’intervenuto concordato tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen. – previa rinuncia dei motivi di gravame, ad esclusione di quelli sul trattamento sanzioNOMErio – la corte di merito avrebbe trascurato di pronunciarsi sulla responsabilità dei ricorrenti per i reati contestati, senza nuovamente valutare la qualificazione giuridica dei fatti; e, con la seconda censura, si dolgono dell’inerzia della Corte d’appello, per non avere questa disposto la concessione della sospensione condizionale della pena a favore del ricorrente NOME COGNOME e per aver, altresì, previsto l’aumento in continuazione della pena pecuniaria per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
che tuttavia, una volta accolto il concordato con riferimento al trattamento sanzioNOMErio, la Corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena secondo gli aumenti ai sensi dell’art. 81, cod. pen. (a fondamento dei quali, a pag. 5 della sentenza impugnata, viene richiamato il quantum relativo a ciascun reato), e, altresì, alla responsabilità dei ricorrenti rispetto alla quale il giudice adito recepisce la valutazione già eseguita dal giudice di prime cure, secondo un percorso argomentativo scevro di vizi logici (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata), e senza incorrere, a sua volta, in errori suscettibili d’impugnazione in questa sede, stante il principio di diritto per il qual “nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati” (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02)”;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per aver il giudice del merito trascurato di compiere alcuna valutazione sul fatto contestato e sulla possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento, è generico perché non indica gli elementi sulla base dei quali circoscrivere la doglianza, la quale risulta in tal modo indeterminata nei contenuti;
che lo stesso motivo è altresì generico in ragione della totale mancanza di specificità, giacché il ricorso difetta di correlazione tra i rilievi mossi e i passag
argomentativi della sentenza impugnata (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);
che il motivo è inammissibile anche perché la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.) non è scrutinabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.