Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9404 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9404 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 18 giugno 2025 con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di arresto per il reato di cui agli artt. 697, 699 cod. pen., commesso in data 15/12/2022, prendendo atto della rinuncia dell’imputato ai motivi proposti, riportata nelle conclusioni delle parti, ed applicando la corretta riduzione per il rito abbreviato, trattandosi di reato contravvenzionale;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio della motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., per essersi la Corte di appello limitata a richiamare quanto sostenuto dal giudice di primo grado;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua totale genericità e aspecificità, avendo il ricorrente omesso di confrontarsi con l’affermazione dell’avere le parti rinunciato ai motivi di appello, rinuncia che esonera il giudice di secondo grado dall’obbligo di motivare in merito alla sussistenza del reato, in applicazione del principio di questa Corte, relativo all’istituto del concordato, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il residente