Concordato in appello e limiti al ricorso in Cassazione
Il ricorso a riti alternativi o semplificati, come il concordato in appello, comporta per l’imputato benefici immediati in termini di riduzione di pena, ma limita drasticamente le possibilità di una successiva impugnazione davanti alla Suprema Corte. Una recente ordinanza ha fatto chiarezza su quali siano i confini invalicabili per chi decide di aderire a questo strumento deflattivo del processo penale.
Il caso del ricorso inammissibile
Un imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello a seguito di un accordo sulla pena raggiunto ai sensi dell’articolo 599 bis del codice di procedura penale. Il ricorrente contestava, in particolare, la mancanza di motivazione riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La questione centrale riguardava dunque la compatibilità di tali doglianze con la natura del rito scelto, che si basa su una base consensuale tra le parti.
La disciplina del concordato in appello
Il concordato in appello permette alle parti di concordare l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con una contestuale rinuncia agli altri motivi. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’impugnabilità di tali sentenze è strettamente limitata a vizi che inficiano la formazione della volontà o la legalità della pena stessa.
In questo contesto, la Cassazione ha chiarito che non è possibile lamentarsi della mancata concessione di benefici discrezionali come le attenuanti generiche se queste non facevano parte dell’accordo o se la loro esclusione non è stata correttamente eccepita nei termini di legge previsti per questo rito.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nel principio per cui il ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato è ammissibile solo se si deducono motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al rito, al consenso del pubblico ministero, al contenuto della pronuncia difforme rispetto alla richiesta o all’applicazione di una pena illegale. Poiché il ricorrente aveva prospettato esclusivamente una carenza di motivazione sulla concessione delle generiche, la doglianza è stata ritenuta estranea ai casi tassativi di ammissibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dai giudici di legittimità sottolineano che l’inammissibilità del ricorso deriva direttamente dalla scelta del rito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al rigetto delle proprie istanze, ma anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dalla normativa per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.
Quali sono i motivi validi per impugnare un concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, mancanza di consenso del PM, difformità tra sentenza e accordo o applicazione di una pena illegale.
Si può ricorrere in Cassazione se il giudice non motiva le attenuanti generiche nel concordato?
No, la Cassazione ritiene inammissibile il ricorso che si basi solo sulla mancata motivazione delle circostanze generiche in presenza di un accordo sulla pena.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile dopo un concordato?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione economica in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8864 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8864 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso si prospetta una asserita assenza di motivazione avuto riguardo la mancata concessione delle generiche rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell’ar 610, comma 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025