Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8817 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8817 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da 1.COGNOME NOME, n. a Napoli il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia 2.COGNOME NOME, n. a Napoli il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza in data 24/11/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 24/11/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 23/01/2025, rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati imputati nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 56, 629 cpv., 416-bis.1 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, NOME e NOME COGNOME, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo, con unico motivo, ha lamentato l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’altrettant erronea applicazione del reato continuato, chiedendo l’annullamento (con o senza rinvio) della sentenza impugnata, previa rideternninazione della pena; il secondo, anch’egli con un unico motivo, ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’irrogato trattamento sanzionatorio, a suo dire illegale.
3. I ricorsi sono entrambi inammissibili.
Si afferma in giurisprudenza che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata anche con riferimento alla misura della stessa applicata a titolo di continuazione, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità dell pena concordata, e questo in ragione della natura consensualistica dell’istituto e della sua oggettiva funzione deflattiva (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01).
3.1. In particolare, con riferimento al ricorso nell’interesse di COGNOME va ricordato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai pu concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
3.2. Con riferimento al ricorso nell’interesse di COGNOME lo stesso è parimenti inammissibile in presenza di pena non illegale, come tale non sindacabile in questa sede (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/03/2026.